dichiarazioni intento

Con nota prot. 46452/RU del 20 aprile 2015 l’Agenzia delle Dogane richiama la nota n. 17631/RU dell’11 febbraio 2015 della Direzione centrale legislazione e procedure doganali, con cui erano state impartite le istruzioni per l’utilizzo in dogana delle dichiarazioni d’intento valide per una sola operazione e per la loro corretta indicazione nella casella 44 del DAU. Poichè dal monitoraggio sulla qualità dei dati delle dichiarazioni doganali è stata riscontrata una altissima percentuale di errori nell’indicazione degli estremi delle dichiarazioni di intento, l’Agenzia informa che per impedire la ripetizione di tali errori, sono stati attivati a partire dal 21 aprile una serie di controlli di natura bloccante, i quali comporteranno il rifiuto della registrazione della dichiarazione doganale qualora non siano rispettate le regole di compilazione indicate nella citata nota prot. n. 7631/RU. Il sistema fornirà anche tutte le indicazioni circa la natura dell’errore riscontrato.

La corretta indicazione di tali estremi costituisce infatti requisito imprescindibile per accedere alla banca dati delle dichiarazioni d’intento ed attivare i controlli necessari per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione. Onde evitare ricadute che pregiudichino l’operatività degli utenti, si procederà ad una attivazione graduale dei controlli in parola.

L’Agenzia delle Dogane informa anche che con comunicazione del 20 aprile 2015 pubblicata sul proprio sito internet, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni di intento. In virtù di tale aggiornamento è ora consentito presentare una dichiarazione di intento, ai fini dell’utilizzo del plafond in dogana, valida per più operazioni doganali fino alla concorrenza dell’importo ivi indicato. In relazione a tali modifiche sono state già sviluppate le procedure per la gestione della dichiarazioni di intento della specie che comprendono altresì la predisposizione di “conti scalare” e di controlli correlati che inibiranno la registrazione della dichiarazione doganale nel caso di eventuale superamento dell’importo indicato nella dichiarazione d’intento medesima.

Con successiva nota si comunicherà la data a partire dalla quale saranno in esercizio tali procedure, condizione necessaria per l’utilizzo in dogana anche della dichiarazione d’intento valida per più operazioni. Con la stessa saranno diramate le istruzioni di dettaglio relative all’attivazione dei controlli sostanziali bloccanti che consentiranno la dispensa dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate e delle relative ricevute di presentazione per ambedue i tipi di dichiarazioni d’intento. Sino a tale data rimangono valide le istruzioni diramate con la richiamata nota 17631/RU.

Con la Comunicazione del 20 aprile 2015 (Risoluzione 38/E/2015), l’Agenzia delle Entrate precisa a sua volta che con l’entrata in vigore dell’art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comportante modifiche in tema di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento, sono state sottoposte all’attenzione della scrivente talune criticità operative connesse ad un precedente orientamento interpretativo dell’amministrazione finanziaria. In particolare, la prassi, instauratasi a seguito del chiarimento fornito con Risoluzione n. 355235 del 27 luglio 1985 della Direzione Generale delle Tasse ed Imposte indirette sugli Affari, prevede che, in caso di importazione di beni, la dichiarazione d’intento debba essere presentata in dogana per ogni singola operazione, stante la necessità, all’epoca, di effettuare i dovuti riscontri per ciascuna singola operazione doganale. L’ articolo 20 del Decreto legislativo n. 175 del 2014 prevede anche che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento, fornendo così un nuovo strumento che consente più efficaci attività di controllo. Pertanto, ai fini dei controlli medesimi l’Agenzia ammette la possibilità che, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, una dichiarazione d’intento venga presentata con riferimento a più operazioni doganali d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento. Infatti l’art. 1, comma 1, lett. c) del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 prevede che “l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità del modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l’indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l’indicazione dell’Ufficio competente nei suoi confronti, trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana”. Alla luce di tale disposizione, si ritiene superato l’orientamento assunto dall’Amministrazione finanziaria con la citata risoluzione n. 355235 del 27 luglio 1985, richiamata nelle istruzioni alla compilazione del nuovo modello di dichiarazione delle lettere d’intento con cui era stato precisato che “nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d’intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo (…)”. Ne consegue che per le operazioni di importazione l’operatore potrà compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del modello di dichiarazione d’intento, inserendo in quest’ultimo caso l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che presume di utilizzare all’importazione nel periodo di riferimento.
La Nota dell’ Agenzia Dogane è disponibile al seguente link
La Comunicazione dell’ Agenzia Dogane è disponibile al seguente link