Con la Circolare n. 2/2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica l’entrata in vigore, il 18 gennaio 2024, del Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 2191, recante “Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 3 gennaio 2024.

Il decreto ha l’obiettivo di definire una disciplina generale, proporzionata e organica del principio del contraddittorio in materia tributaria. Prima delle modifiche, l’art. 12, comma 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 fissava il termine di 60 giorni, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, per la presentazione di osservazioni o richieste in caso di accessi, ispezioni e verifiche. Tale termine, nel caso di controlli doganali, era ridotto a 30 giorni secondo l’art. 11 del D.lgs. n. 374 del 1990.

Le novità introdotte includono l’art. 6-bis, intitolato “Principio del contraddittorio”, che prevede un contraddittorio informato ed effettivo prima degli atti autonomamente impugnabili. Tuttavia, tale principio non si applica ai casi automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. L’amministrazione finanziaria comunica al contribuente lo schema di atto, consentendo un termine di almeno sessanta giorni per controdeduzioni.

Per quanto riguarda le normative unionali, il Regolamento (UE) 9 ottobre 2023 n. 954 e il Regolamento delegato (UE) 28 luglio 2015 n. 2446, in materia di dogana, richiedono la comunicazione delle motivazioni prima di decisioni sfavorevoli, garantendo al richiedente la possibilità di formulare osservazioni entro 30 giorni.

Nel contesto della procedura doganale, le modifiche introducono un termine di almeno 60 giorni per il contraddittorio. Tuttavia, per i controlli doganali, si mantiene il termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni o richieste in caso di controlli a posteriori. Le direzioni territoriali sono invitate a vigilare sull’adempimento uniforme di tali disposizioni da parte degli uffici, segnalando eventuali difficoltà nell’applicazione.

Si sottolinea che, in entrambi i casi, l’art. 8, par. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 24 novembre 2015, n. 2447, consente alle autorità doganali di procedere all’adozione della decisione se l’interessato fornisce le osservazioni prima del termine di 30 giorni, a meno che non manifesti l’intenzione di esprimere ulteriormente il suo punto di vista.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.