Con l’avviso pubblicato il 20 giugno, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti riguardo l’applicabilità di una misura restrittiva allo scambio di contenitori in acciaio destinati allo stoccaggio di bevande. Per questi contenitori, esistono evidenti difficoltà nel fornire i mezzi di prova dei fattori produttivi essendo stati fabbricati in data ampiamente antecedente all’istituzione del divieto.
Nello specifico, una pratica commerciale nel settore delle bevande prevede che l’operatore comunitario esporti i contenitori pieni a partner extra-UE e che, dopo l’utilizzo, i contenitori vengano importati vuoti in UE per il loro trattamento e riempimento, per poi essere nuovamente esportati. Questa operazione di importazione non si basa su un contratto di compravendita, poiché i contenitori restano sempre di proprietà dell’azienda unionale.
Il punto A.2 delle FAQ1 relative all’art. 3 octies stabilisce che i contenitori di cui all’allegato XVII, quando scambiati vuoti, diventano oggetto della dichiarazione doganale e sono quindi soggetti al divieto. Tuttavia, la tipologia di scambio in esame, in assenza di un contratto di compravendita, implica una movimentazione continua dei contenitori che può essere più correttamente assimilata alle pratiche commerciali standard di cui al medesimo punto delle FAQ, per le quali non è applicabile la misura restrittiva.
Si osserva inoltre che l’applicazione del divieto all’importazione dei contenitori vuoti, scambiati nell’ambito della pratica commerciale sopra descritta, non appare coerente con lo scopo del Regolamento. Il regolamento mira infatti a privare la Russia di risorse utilizzabili per finanziare la guerra in Ucraina.
Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, ove non sia possibile produrre mezzi di prova idonei a stabilire l’origine dei fattori produttivi dei contenitori utilizzati nell’ambito della pratica commerciale in esame o ad essa assimilabile, le società interessate potranno utilizzare il codice Y824 all’interno del box 44. Dovranno dichiarare che i contenitori sono stati prodotti in data antecedente all’istituzione del divieto, che gli stessi erano a quella data già di proprietà della società e che lo scambio non prevede alcun corrispettivo né il passaggio della proprietà della merce, ma rientra nell’ambito di pratiche commerciali standard.
Nel caso in cui dalla verifica documentale emergano dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, il funzionario addetto al controllo potrà richiedere documentazione aggiuntiva e, se del caso, procedere alla visita delle merci.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.