Leggi e Decreti

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La legge dello Stato n. 1612 del 22 dicembre 1960, riconosce giuridicamente la professione di spedizioniere doganale, individuandone le competenze, gli obiettivi e gli ambiti di applicazione. Con questa legge vengono anche istituiti gli albi professionali, distribuiti secondo la compartimentazione delle Direzioni Doganali. Gli organi preposti alla tenuta degli albi sono i Consigli Compartimentali che curano inoltre la formazione e vigilano sul comportamento degli iscritti. Viene istituito, quale organo superiore di coordinamento e di controllo, il Consiglio Nazionale che tiene l’albo nazionale e regola i conflitti di competenza dei Consigli compartimentali.

1 – LEGGE 22 DICEMBRE 1960, N. 1612
(e successive integrazioni)

Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali.

La Camera dei deputati ed il Senato della repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:

TITOLO I

Oggetto della professione

Art. 1
L’attività degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant’altro si riferisce al campo doganale.

TITOLO II

Titolo ed esercizio Professionale

Art. 2
Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione vigente.
La nomina a spedizioniere doganale dà diritto alla iscrizione nell’apposito albo professionale. Tale iscrizione è obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale.
Lo spedizioniere doganale ha l’obbligo del segreto professionale. Tale obbligo non sussiste nei confronti degli organi doganali.

Art. 3
Lo spedizioniere doganale, non può, senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio.
Il Consiglio dell’albo compartimentale delegherà, a turno fra gli iscritti, uno o più spedizionieri doganali accreditati presso le dogane perché prestino gratuitamente la loro opera nei casi di operazioni doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi e simili.

TITOLO III

Albi Professionali

Art. 4
Nelle sedi delle Direzioni Compartimentali delle Dogane e II.II (1) è istituito l’albo compartimentale degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane.
L’albo nazionale risulta dall’insieme degli albi compartimentali. Esso è formato a cura del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle Finanze.

(1) Così come riorganizzate ed individuate dal Decreto Legislativo 26 Aprile 1990 n° 105
Art. 5
L’iscrizione all’albo compartimentale viene effettuata a richiesta degli interessati previo pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 202 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

Art. 6
Gli iscritti all’albo nazionale debbono corrispondere una quota annua necessaria a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali.
Un regolamento fisserà la misura delle quote e le modalità per la gestione amministrativa.

Art. 7
L’iscrizione all’albo vincola lo spedizioniere doganale a non esercitare alcuna altra professione all’infuori di quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, di spedizionieri, ai sensi dell’art. 1737 del Codice civile, e di vettore.

TITOLO IV

Disciplina della Professione

I Consigli compartimentali

Art. 8
Nella sede di ogni Direzione compartimentale è istituito un Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali iscritti all’albo compartimentale. I componenti di tale Consiglio sono in numero di tre se gli iscritti accreditati presso le dogane facenti parte della Direzione compartimentale sono meno di cento; di cinque se sono da cento a trecento; di sette se superano i trecento.

Art. 9
I Consigli compartimentali:
a) curano la formazione e la tenuta dell’albo compartimentale;
b) vigilano sul comportamento degli iscritti;
c) danno pareri nei casi di contestazioni sorte nella liquidazione degli onorari professionali e, a richiesta degli interessati, intervengono per conciliare le contestazioni sorte fra spedizionieri doganali ovvero fra questi e i loro mandanti;
d) nel caso di morte o di cancellazione dall’albo di spedizioniere doganale iscritto, curano, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, l’espletamento del mandato affidato allo spedizioniere doganale defunto o cancellato dall’albo.

Art. 10
I Consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell’albo delle rispettive Direzioni compartimentali, durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. (2) I componenti sono rieleggibili.

(2) – Modificato con  Legge n. 427 del 29 Ottobre 1993 – art. 32    punto 7 – lett. a).
Art. 11 (3)

(3) – Abrogato dalla legge 25 luglio 2000, n. 213
Art. 12
Il Consiglio compartimentale, anche su richiesta dell’Amministrazione delle dogane, può adottare nei confronti degli iscritti all’albo i seguenti provvedimenti :
a) il richiamo;
b) l’ammonizione;
c) la censura;
d) la sospensione temporanea dall’albo
e) la cancellazione dall’albo;
f ) la radiazione dall’albo.
La cancellazione dall’albo è pronunciata d’ufficio negli accertati casi di incompatibilità di cui all’art. 7 e nei casi di revoca della nomina a spedizioniere doganale in seguito a sentenza dell’Autorità giudiziaria passata in giudicato, nonché nei casi di annullamento della patente, previsti dalle norme doganali.
La radiazione è pronunciata, previa istruttoria e con motivazione, nei confronti di spedizionieri doganali che si rendano colpevoli di grave indisciplina verso l’ordinamento professionale od esercitino la professione in maniera da nuocere grandemente al decoro ed al prestigio dell’intera categoria professionale.
Contro tali provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Il Consiglio nazionale

Art. 13
E’ costituito, con sede in Roma, il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Tale Consiglio è composto di nove membri nominati a scrutinio segreto dai componenti dei Consigli compartimentali, ed è presieduto da un componente eletto tra i membri stessi. (4)
Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

(4) – Modificato con  Legge n. 427 del 29 Ottobre 1993 – art. 32 – punto 7 – lett.b)
Art. 14
Il Consiglio nazionale :
a) provvede alla formazione dell’albo nazionale degli spedizionieri doganali ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero delle Finanze;
b) decide sui conflitti di competenza fra i Consigli compartimentali;
c) decide sui ricorsi ad esso proposti a norma dell’art. 12;
d) (5)
e) interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti la regolamentazione e l’attuazione della presente legge.

(5) – Abrogata dalla legge 25 luglio 2000, n. 213
TITOLO V

Fondo Previdenziale

Art. 15 (6)

(6) – Abrogato dalla legge  16 luglio 1997, n. 230
TITOLO VI

Disposizioni Finali

Art. 16
Le norme per l’applicazione della presente legge e per la gestione e l’amministrazione del fondo di cui all’art. 15 saranno fissate con apposito regolamento approvato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 22 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI – TRABUCCHI – COLOMBO

GONELLA – SULLO

Visto il Guardasigilli: GONELLA

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Con il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , negli articoli da 40 a 54, sono attribuite nuove funzioni di rappresentanza per gli spedizionieri doganali, riconosciuta la operatività del personale ausiliario e specificate nuove modalità per l’ accesso alla professione.

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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti. La legge prevede lo svolgimento di nuovi compiti per gli spedizionieri doganali.

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Il decreto ministeriale 31 marzo 1992 stabilisce le modalità per l’esecuzione dei nuovi compiti riconosciuti agli spedizionieri doganali dalla Legge 6 febbraio 1992, N.66.

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Regolamento recante la costituzione dei centri di assistenza doganale.

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A seguito delle profonde variazioni verificatesi nel tempo (dal 1960 anno in cui viene istituita la professione di spedizioniere doganale) e delle mutate esigenze dei traffici internazionali di merci, la legge n. 213 del 25 luglio 2000 individua nuove competenze e qualifiche per la professione di spedizioniere doganale.

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Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

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Il decreto estende agli spedizionieri doganali l’assistenza in giudizio, per le controversie di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo, per le controversie relative ai tributi doganali.

Regolamenti

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Regolamento delle norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale.

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Regolamento che disciplina i criteri e le modalità per la istituzione dei Consigli di disciplina territoriali dell’Ordine professionale degli spedizionieri doganali e per la designazione dei loro componenti a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

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Regolamento recante la disciplina dei criteri per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i Consiglieri del Consiglio Nazionale di Disciplina a norma dell’art. 8, comma 8, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

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Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, le modalità di assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua da parte degli spedizionieri doganali.

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Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 6, commi 9, 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, le modalità e le condizioni per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale degli aspiranti spedizionieri doganali. I criteri su cui si fondono le attività formative mirano a garantire la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale.

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Il presene regolamento disciplina le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, indicando un sistema di scritture contabili e rilevazioni finalizzato a garantire il buon andamento dell’attività del Consiglio Nazionale, nel rispetto dei principi di veridicità, efficienza e trasparenza.

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Con la promulgazione della legge 22 dicembre 1960 n. 1612 il legislatore ha qualificato l’attività svolta dallo spedizioniere doganale – definito ai sensi della legge 25 luglio 2000, n. 213, art. 9 come “esperto nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali” – come professione intellettuale a carattere liberale, istituendo il relativo albo nazionale.
Fra le caratteristiche delle professioni in oggetto figurano sia la tutela degli interessi e dell’affidamento dei terzi, che quella della dignità della categoria professionale, affinchè quest’ultima venga esercitata in piena libertà, autonomia ed indipendenza.
L’attività dello spedizioniere doganale / doganalista , in particolare, è rivolta a tutelare l’interesse degli operatori commerciali e ad offrire allo stesso tempo un valido supporto alla Pubblica Amministrazione per quanto riguarda l’espletamento dei suoi compiti istituzionali, rendendo più fluide le transazioni internazionali ed impedendo che si realizzino condizioni favorevoli per lo svolgimento di traffici illeciti.
Le presenti norme deontologiche sono tese ad assicurare la diligenza del professionista ed a garantire che egli conformi la propria attività a criteri di responsabilità, lealtà e correttezza, quali necessari fondamenti etici della disciplina svolta.
Esse completano, nell’ambito delle leggi vigenti, le norme nazionali che regolano l’esercizio e l’ordinamento della Professione.
Costituiscono infine principi fondamentali cui deve ispirarsi l’esercizio della professione l’impegno degli spedizionieri doganali di assicurare prestazioni con standard elevati e di osservare una condotta professionale irreprensibile.

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Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di spedizioniere doganale, aggiornato al 30 agosto 2023

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Regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni di studio del CNSD, aggiornato al 24 settembre 2020.

Manuali e altri documenti

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Dal 1°gennaio 2022 entreranno in vigore due nuovi regolamenti unionali relativi alle modalità di rilevazione dei dati statistici a livello europeo; le norme suddette andranno ad impattare sulla redazione dei modelli INTRASTAT, ovvero i listing mediante i quali tutti gli Stati Membri raccolgono e inviano alla Commissione Eurostat i dati relativi agli scambi intracomunitari di beni e servizi. La Relazione allegata è stata elaborata dalla Commissione di studio del CNSD su IVA e commercio elettronico.

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L’istituto dell’asseverazione, già noto nell’ambito del diritto tributario (Cfr. art. 35, co. 1, lett. b), D.Lgs. 9.7.1997, n. 241), consente in particolare di attestare la congruità dell’ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore,  ovvero di attestare le cause che giustificano un’incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi di settore.

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Alla luce delle recenti novità normative nazionali e comunitarie e nell’ottica di fornire un supporto costante e qualificato agli iscritti all’Albo , il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali ha realizzato una “GUIDA AL MANDATO” aggiornata a maggio 2016 .
La forma scritta del mandato costituisce infatti un accorgimento volto a tutelare lo Spedizioniere Doganale, in quanto assume un’importante valenza sul piano probatorio ove dovesse insorgere una controversia con le dogane o con il proprietario della merce in ordine ai limiti oppure all’esistenza stessa del mandato.

Linee guida

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Il DPR n. 137 del 7 agosto 2012, recante riforma degli ordinamenti professionali, ha introdotto il principio della separazione dell’attività disciplinare dall’attività amministrativa nella gestione degli Albi delle professioni regolamentate in Ordini e Collegi. Ai sensi dell’articolo 8 di tale decreto vengono istituiti, presso i Consigli degli Ordini Territoriali, i Consigli di disciplina territoriali (Cdt), ai quali sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo, in particolare per quanto riguarda eventuali inosservanze del codice deontologico.

A garanzia della terzietà dell’organo di vigilanza disciplinare, il decreto di riforma delle professioni regolamentate sancisce l’incompatibilità dei membri dei Consigli di disciplina con la carica di Consigliere dell’Consiglio territoriale e con tutte le altre cariche che comportano, direttamente o indirettamente, l’esercizio di funzioni amministrative interne all’Ordine professionale. Inoltre, la nomina dei componenti dei Consigli di Disciplina viene affidata al Presidente del tribunale competente per territorio, il quale li seleziona nell’ambito di una rosa di nominativi proposti dagli ordini stessi, composta da un numero doppio rispetto al numero dei Consiglieri che andranno ad assumere la carica.

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Le presenti linee guida sono diramate sulla base delle seguenti disposizioni normative:

  • Art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali a norma dell’art. 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. 2.
  • Regolamento recante la disciplina dei criteri per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i Consiglieri del Consiglio Nazionale di Disciplina a norma dell’art. 8, comma 8, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 approvato con delibera del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali il 18 giugno 2015 , a seguito di parere favorevole del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato in data 26 marzo 2015.

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La presente guida intende agevolare la comprensione delle normative, delle circolari applicative e delle prassi europee e nazionali italiane sui prodotti necessari al contenimento ed alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 al fine di agevolarne un’applicazione più uniforme da parte degli operatori economici. Si rivolge a tutti coloro i quali sono coinvolti nella movimentazione a qualsiasi titolo di tali prodotti che, nel testo della presente guida, saranno elencati in modo esemplificativo e non esaustivo.