Con la circolare numero 10 del l’11 aprile 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha osservato alcune pratiche non conformi al Codice Doganale dell’Unione Europea (Cdu)in particolare:

– all’indicazione di un termine incongruo per la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione;

– alla mancata indicazione dell’identità del mezzo di trasporto;

– alla non conformità delle indicazioni sul suggellamento.

Fornendo quindi un chiarimento sulle modalità corrette per compilare la dichiarazione di transito che permette il trasporto di merci da un punto all’altro del territorio dell’Unione senza dover pagare dazi all’importazione o altri oneri.

Il titolare del trasporto, attraverso la dichiarazione di vincolo al regime, diventa responsabile dell’accuratezza delle informazioni fornite nella dichiarazione e del rispetto di tutti gli altri obblighi stabiliti dal Cdu (Regolamento Ue n. 952/2013).

Per quanto riguarda il termine di presentazione delle merci presso l’ufficio doganale di destinazione, l’articolo 297 del Cdu stabilisce che questo debba essere fissato dall’ufficio di partenza. Tuttavia, l’Agenzia delle dogane ha notato che l’intervallo di otto giorni, spesso adottato nella prassi operativa, non sempre rispecchia i criteri normativi dell’Unione Europea né la distanza reale tra l’ufficio doganale di partenza e quello di destinazione. Di conseguenza, con la presente circolare, l’Amministrazione propone le seguenti tempistiche per il transito:

  1. Nazionale (partenza e destinazione in Italia): 2 giorni lavorativi.
  2. Unionale (partenza in Italia e destinazione in un altro Stato membro): 4 giorni lavorativi.
  3. Comune (partenza in Italia e destinazione in una Parte contraente della Convenzione sul transito comune, esclusa la Svizzera): 8 giorni lavorativi.

Per quanto riguarda le informazioni sul mezzo di trasporto, devono essere fornite con precisione sul documento di transito. In particolare, occorre indicare le informazioni riguardanti il “Mezzo di trasporto alla partenza, codice 19 05 000 000”, con i relativi dettagli “Tipo di identificazione, codice 19 05 061 000”, “Numero di identificazione, codice 19 05 017 000” e “Nazionalità, codice 19 05 062 000”. Questi dati sono obbligatori sia per la dichiarazione di transito ordinaria (D1), sia per quella semplificata con serie di dati ridotti (D2) e per quella con uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale (D3), al fine di prevenire (o consentire) l’individuazione di eventuali sostituzioni del mezzo di trasporto durante il viaggio. Non sono ammessi riferimenti generici come “Camion”, “Aereo”, “Rimorchio”, ecc.

Inoltre l’ADM ha fornito linee guida utili riguardo alla sigillatura delle merci soggette al regime doganale di transito. L’uso dei sigilli nel transito delle merci è fondamentale per garantire la sicurezza e il controllo durante il processo. Esistono due tipologie di sigilli, entrambi soggetti a specifiche tecniche per assicurare la conformità alle normative. Alcuni dati relativi ai sigilli sono obbligatori nella dichiarazione di transito. In alcune circostanze, è possibile ricorrere a alternative alla sigillatura. Tuttavia, indipendentemente dal tipo di sigillo utilizzato, è essenziale che rispetti le norme internazionali di sicurezza e tracciabilità. Gli operatori devono contribuire alle spese per ottenere i sigilli e garantire che siano applicati correttamente. Inoltre, è possibile richiedere un’autorizzazione speciale per utilizzare sigilli diversi da quelli standard. In ogni caso, la priorità è mantenere elevati standard di sicurezza lungo l’intero processo di transito delle merci.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.