Con la circolare n. 3/2024, pubblicata il 18 gennaio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diffuso le nuove direttive relative all’utilizzo dell’alcol etilico destinato alla preparazione della benzina per scopi di carburazione (NC 2710 12) in linea alle normative introdotte dall’art. 2-quater del D.L. 10 gennaio 2006, n.2, che ha istituito l’obbligo di introdurre una quota minima di carburanti derivati dalla biomassa nell’autotrazione.

L’evoluzione normativa, sia a livello europeo che nazionale, ha condotto a un incremento della percentuale e a una maggiore varietà di carburanti sostenibili immessi in consumo, mirando a ridurre le emissioni di gas serra.

Dal 2023, la percentuale di biocarburanti miscelati con la benzina è fissata almeno al 0,5%, aumentando all’1% nel 2024 e al 3% dal 2025. Di conseguenza, si prospetta l’uso dell’alcol etilico come additivo alla benzina (NC 2710 12), soggetto a imposta di consumo.

La circolare fornisce dettagliate prescrizioni per il riconoscimento, la circolazione e il deposito dell’alcol etilico destinato alla preparazione della benzina. Viene introdotta una specifica formula di denaturazione per l’alcol etilico (NC 2207 1000) da impiegare nella preparazione della benzina (NC 2710 12). Per ogni ettolitro anidro di alcool etilico, misurato a 15°C, è necessario aggiungere 1 litro di benzina a 15°C.

Le operazioni di denaturazione si svolgono nei depositi fiscali di produzione o importazione, rispettando le norme vigenti. I quantitativi di benzina utilizzati per la denaturazione sono verificati mediante strumenti di misura preventivamente approvati dall’Ufficio delle Dogane. La circolazione dell’alcol DS (NC 2207 2000) per uso autotrazione è regolamentata, e i dati contabili devono essere trasmessi telematicamente.

La circolazione dell’alcol DS è soggetta a cauzione, e l’accertamento avviene sulla benzina additivata con alcol DS.

Sono fornite istruzioni dettagliate per la gestione del deposito fiscale di utilizzo dell’alcol DS e le procedure in caso di stoccaggio superiore a 25 m3.

La circolare affronta anche il processo di miscelazione della benzina con alcol DS, la circolazione di quest’ultima, e l’organizzazione del deposito fiscale di utilizzo dell’alcol DS, prestando particolare attenzione a situazioni speciali come la denaturazione dell’alcol etilico presso depositi fiscali di prodotti energetici e l’additivazione di alcol DS alla benzina direttamente in baia di carico.

Il documento fornisce dettagli sulle prescrizioni tecniche e impiantistiche, comprese le autorizzazioni necessarie e le misure di sicurezza. Sono altresì specificate le modalità di identificazione e registrazione della benzina additivata con alcol DS, con l’introduzione di un codice addizionale specifico (CADD).

La circolare tratta inoltre situazioni particolari, come l’additivazione in baia di carico e la denaturazione dell’alcol etilico presso depositi fiscali di prodotti energetici.

Vi invitamo a leggere tutta la circolare presente nel link sottostante per avere un quadro completo dell’argomento.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.