La circolare n. 5 del 29 gennaio 2024 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli aderisce alle semplificazioni introdotte dal Codice doganale dell’Unione Europea (regolamento UE n. 9652/2013). Questa circolare aggiorna i chiarimenti forniti nella circolare n. 179D/2000 riguardanti i duty free shops (Dfs) e introduce la possibilità per gli operatori di scegliere tra il modello di gestione Dfs ordinario e il modello Dfs semplificato.

Queste modifiche riguardano le regole per l’acquisizione della merce da parte dei negozi situati nell’area extra Schengen e la successiva vendita ai viaggiatori con destinazione verso Paesi comunitari non aderenti alla convenzione Schengen.

Il nuovo documento di prassi specifica che la gestione del Dfs ordinario continuerà a seguire le linee guida della circolare n. 179D/2000, mentre per il Dfs semplificato si farà riferimento alla disciplina contenuta nella circolare n. 5/2024. Quest’ultimo è caratterizzato dalla presenza nel punto vendita di prodotti allo stato estero (come tabacchi lavorati e alcolici) e prodotti in posizione unionale.

La gestione semplificata del Dfs richiede l’utilizzo di specifiche semplificazioni previste dalla normativa doganale dell’Unione Europea, e ciò è vincolato all’ottenimento da parte del gestore della qualifica Aeo-C, ossia la qualifica di “Operatore economico autorizzato” certificata dall’Adm agli operatori che rispettano determinati requisiti qualitativi.

Nel Dfs semplificato, la posizione doganale dei prodotti può variare al momento della vendita: gli alcolici venduti a viaggiatori dell’Unione europea possono passare da non unionale a unionale, mentre i restanti prodotti possono passare da unionale a non unionale se venduti a viaggiatori extra-Ue. Questo può comportare un prezzo differenziato per i viaggiatori a seconda dell’applicazione o meno dell’IVA.

L’operatore può scegliere se applicare un prezzo unico per entrambe le ipotesi o no, ma la circolare fornisce indicazioni su come comportarsi in entrambi i casi. È necessario che il prezzo differenziato sia ben evidenziato sugli scaffali per informare gli acquirenti.

L’Adm specifica che tutti gli articoli venduti nei duty free shops devono essere codificati e, in caso di controllo, il gestore deve mettere a disposizione della Dogana un elenco digitale leggibile di tutti gli articoli e relative codifiche.

La contabilità relativa a giacenze, introduzioni, estrazioni e vendite deve essere gestita esclusivamente tramite il sistema informatico dei gestori. I documenti di vendita devono essere emessi con appositi registratori di cassa dotati di lettori ottici e/o magnetici delle carte d’imbarco. Non è consentita la registrazione manuale dei dati della carta d’imbarco per le vendite a viaggiatori non dell’Unione europea.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.