L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito le nodalità di applicazione della procedura di fall back per le operazioni di esportazione di merci.

Tale procedura è destinata ad essere attivata nei casi di indisponibilità del sistema informatico doganale, mentre si sta ancora lavorando all’elaborazione di una procedura definitiva, attualmente in fase di studio.

La procedura di fall back è valida per operazioni indifferibili e/o urgenti e non sostituisce gli adempimenti dichiarativi ordinari, i quali devono essere eseguiti alla ripresa del funzionamento del sistema informatico.

La Direzione Organizzazione e Digital Transformation provvederà a comunicare agli Uffici e agli operatori economici la possibilità di attivare le procedure alternative per dare seguito alle operazioni di esportazione.

Dopo la comunicazione, il dichiarante avrà la facoltà di presentare su supporto cartaceo le dichiarazioni (riferite ai messaggi B1, B2 e B4) per operazioni considerate indifferibili e/o urgenti.

Ciascuna dichiarazione cartacea deve essere presentata all’Ufficio di esportazione utilizzando il modello DAE (Documento di Accompagnamento Esportazione) Il dichiarante compila la dichiarazione cartacea in tre copie e la corredata di tutta la documentazione a sostegno (certificati, licenze, documenti, ecc.).

Il DAE deve contenere un’indicazione chiara del ricorso alla procedura di fall back, con menzione della data e dell’ora della sua attivazione, come comunicato da ADM.

In relazione al tipo di dichiarazione cartacea, l’Ufficio doganale di esportazione procede all’annotazione nei registri A/9 per le dichiarazioni di esportazione definitiva o riesportazione (messaggio B1) e per le dichiarazioni relative alla spedizione di merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali (messaggio B4), e A/6 per le dichiarazioni di temporanea esportazione e per il perfezionamento passivo (messaggio B2). Il numero di annotazione va riportato sul DAE nello spazio dedicato all’indicazione dell’MRN.

Successivamente all’annotazione, l’Ufficio, basandosi su un’analisi autonoma dei rischi, determina l’eventuale controllo da applicare alla dichiarazione, che può essere di tipo documentale o di visita merce.

Per usufruire della procedura di fall back per operazioni indifferibili, il dichiarante deve procedere al pagamento di eventuali diritti dovuti (tasse portuali, tributi nazionali vari) tramite il modello A/22.

Una copia del DAE viene conservata dall’Ufficio di esportazione, mentre le altre due copie accompagnano le merci fino all’Ufficio di uscita. Quest’ultimo restituisce una copia all’Ufficio di esportazione e riconsegna l’altra timbrata al dichiarante/esportatore, la quale può essere utilizzata come prova alternativa per certificare l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione.

Al ripristino del sistema informatico doganale, il dichiarante è tenuto a presentare telematicamente la dichiarazione utilizzando il tracciato B corrispondente, indicando nei documenti/certificati di testata il certificato 37YY “la dichiarazione si riferisce ad una operazione in cui si è ricorso alla procedura di fall back” e specificando nel campo identificativo la data di accettazione, il codice del registro di allibramento e il numero di ordine nel registro di allibramento. Restano invariati i procedimenti di fall back speciale all’esportazione per i corrieri espressi, già oggetto di istruzioni precedenti rivolte agli uffici dell’Agenzia.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.