Con il Regolamento di esecuzione (UE) N. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 vengono introdotte le disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Obiettivo del nuovo regolamento è quello di garantire l’applicazione uniforme dell’attuale sistema dell’IVA attraverso disposizioni di esecuzione della direttiva 2006/112/CE, in particolare in materia di soggetti passivi, cessioni di beni e prestazioni di servizi e luogo delle operazioni imponibili. Poiché le disposizioni in oggetto contengono norme specifiche in risposta a determinate questioni di applicazione, esse non sono estensibili anche ad altri casi, per cui devono essere applicate in maniera restrittiva.

Le nuove disposizioni in particolare, chiariscono che se una persona che non è soggetto passivo cambia residenza e trasferisce un mezzo di trasporto nuovo, o un mezzo di trasporto nuovo è reintrodotto nello Stato membro in cui era stato originariamente ceduto in esenzione dall’IVA alla persona non soggetto passivo che lo reintroduce, il trasferimento non costituisce un acquisto intracomunitario di un mezzo di trasporto nuovo. Per talune prestazioni di servizi è inoltre sufficiente che un prestatore dimostri che il destinatario di tali servizi, sia esso un soggetto passivo oppure no, sia stabilito al di fuori della Comunità perché dette prestazioni di servizi fuoriescano dal campo di applicazione dell’IVA.

Delle precisazioni riguardano anche il fatto che l’attribuzione di un numero di identificazione IVA a un soggetto passivo, che effettua una prestazione di servizi a destinazione di un altro Stato membro o riceve una prestazione di servizi da un altro Stato membro per la quale l’IVA è dovuta solo dal destinatario, non influisce sul diritto di tale soggetto passivo a beneficiare della non imposizione dei suoi acquisti intracomunitari di beni. Tuttavia, quando il soggetto passivo comunica il suo numero di identificazione IVA a un fornitore per una cessione intracomunitaria di beni, si considera che egli abbia optato, in ogni caso, per l’assoggettamento all’IVA di tali operazioni.

Viene poi specificato che anche i GEIE (Gruppi europei di interesse economico) sono soggetti passivi quando effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso.

Un’operazione consistente unicamente nel montaggio delle varie parti di un macchinario fornite dal cliente viene inoltre espressamente considerata come una prestazione di servizi.

Il Regolamento UE n. 282/2011 precisa ancora che l’esenzione delle prestazioni di servizi inerenti all’importazione di beni il cui valore è compreso nella base imponibile di detti beni comprende i servizi di trasporto effettuati durante un cambiamento di residenza. I beni trasportati fuori dalla Comunità dall’acquirente e destinati all’attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di mezzi di trasporto usati per scopi non commerciali da persone diverse dalle persone fisiche, come enti pubblici e associazioni, non beneficiano delle esenzioni per le operazioni all’esportazione.

L’esenzione relativa ad alcune operazioni assimilate alle esportazioni è applicata infine anche ai servizi rientranti nel regime speciale dei servizi prestati per via elettronica.

Allegati: Consiglio UE – 2011 – Regolamenti – 282 – 15032011