L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 100 del 2019 ha chiarito che ai fini della prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria e dell’uscita dei beni dal territorio dello Stato, l’indicazione dell’esibizione del documento di trasporto “CMR” è richiesta solo a titolo esemplificativo. Nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il documento di trasporto, la prova della cessione intracomunitaria potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro, inclusa una dichiarazione sottoscritta dall’acquirente, che riporti gli estremi della fattura, i dati del trasportatore e l’indicazione del luogo e della data di consegna. La condizione è che siano individuabili i soggetti coinvolti e tutti i dati dell’operazione, nonché si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria, quella contrattuale e gli elenchi Intra. Per ulteriori dettagli si rimanda al testo dell’interpello.