La Nota Prot. 18558/RU del 20 febbraio 2018, dopo aver ricordato che la Determinazione prot. n. 13799/RU dell’8 febbraio 20181, adottata in concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, ha sostituito l’Allegato XI alla Determinazione prot.n.18979/RU del 19 febbraio 2015, contenente le istruzioni per l’uso e per la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti da un soggetto passivo IVA, precisa che l’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/1993 come modificato dall’art. 13, comma 4-quater, del D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19/2017, prevede l’obbligo per i soggetti passivi IVA di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica all’Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi periodici delle cessioni e degli acquisti di beni e dei servizi resi nei confronti di soggetti IVA stabiliti in altro Stato membro dell’UE e da questi ultimi ricevuti (c.d. Modelli INTRA).

Di seguito al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n.194409/2017 del 25 settembre 2017, si è reso necessario modificare le istruzioni di compilazione dei modelli INTRA. La nota evidenzia che l’intervento legislativo in materia è stato, nel suo complesso, finalizzato alla semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori, allo snellimento delle procedure ed al miglioramento della qualità delle informazioni di carattere fiscale e statistico relative allo scambio intraunionale di beni e servizi, informazioni che vengono entrambe raccolte con i suddetti elenchi riepilogativi.

Con particolare riferimento alla compilazione ed alla presentazione dei Modelli INTRA per finalità statistiche, la scelta operata è stata quella di consentire il mantenimento delle procedure sinora utilizzate dagli operatori economici, al fine di contenere l’impatto delle modifiche normative sulla loro operatività.

Ciò premesso, la nota riepiloga le novità di interesse che si applicheranno agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018, per le quali si rimanda al provvedimento dell’Agenzia delle Dogane.