Con Sentenza del 15 maggio 2014 resa nell’ambito della Causa C-480/12, la Corte di Giustizia dell’UE, Prima Sezione ha precisato che gli articoli 203 e 204 del codice doganale comunitario, in combinato disposto con l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione, devono essere interpretati nel senso che il mero superamento del termine di presentazione, fissato in conformità dell’articolo 356, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, non conduce ad un’obbligazione doganale per sottrazione delle merci considerate al controllo doganale ai sensi dell’articolo 203 del regolamento n. 2913/92, bensì ad un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, nel senso che non è necessario, per il sorgere di un’obbligazione doganale ai sensi del predetto articolo 204, che gli interessati forniscano alle autorità doganali informazioni riguardo alle cause del superamento del termine fissato conformemente all’articolo 356 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, o al luogo in cui si trovavano le merci considerate durante il periodo che è trascorso tra la scadenza del predetto termine e l’effettiva presentazione di tali merci all’ufficio doganale di destinazione.

La stessa sentenza inoltre precisa che l’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari va interpretato nel senso che l’IVA è dovuta allorché le merci considerate sono svincolate dai regimi doganali previsti da tale articolo, anche se tale obbligazione doganale sia sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005.

Allegati:

Corte – 2014 – Causa C480_12 – Sentenya – 7072014

Corte – 2014 – Causa C480_12 – Domanda di pronuncia – 25102012