Con la risoluzione N. 134/E del 20 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate Con la risoluzione n. 134/E del 20/12/2010 precisa che il trasferimento di materiale lapideo, acquistato da una società in un altro Paese Ue e dalla stessa affidato a un agente incaricato della spedizione diretta (e senza tappe) verso l’Arabia Saudita, fruisce dello stesso regime agevolato di non imponibilità Iva applicato all’operazione principale che, in questo caso, è una cessione all’esportazione.L’operazione analizzata dall’Agenzia in occasione della richiesta di interpello constava in particolare di tre momenti: l’acquisto UE, il trasporto e la vendita extra UE. La prima e l’ultima operazione rappresentano una cessione all’esportazione e, come tale, non imponibile ai fini Iva perché mancante del requisito della territorialità. Tra i due momenti tuttavia, si inserisce l’intervento di un terzo soggetto delegato a effettuare il trasferimento dei beni direttamente in Arabia saudita, via mare e senza mai varcare i confini nazionali.

Dopo aver stabilito che l’attuazione di tale incarico (mandato senza rappresentanza) va qualificata come prestazione di servizi, rientrante quindi nel campo di applicazione dell’Iva, L’Agenzia precisa che, in sostanza, si tratta una prestazione di servizi collegata a un “affare” principale.  Ed è proprio la stretta connessione e l’inscindibilità dei vari passaggi alla realizzazione dello scambio internazionale a determinarne la non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 2, del Dpr 633/1972.

Allegati:  Agenzia Entrate – 2010 – Risoluzione – 134E – 20122010