Con la risoluzione N. 140/E del 29 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate precisa che il non residente che ha effettuato cessioni di beni nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato senza assolvere l’Iva mediante il meccanismo del reverse charge (ma secondo le modalità ordinarie), potrà sanare tale violazione con il versamento – in misura ridotta e avvalendosi del ravvedimento – della sola sanzione del 3% dell’imposta irregolarmente assolta, senza bisogno di effettuare ulteriori adempimenti a rettifica del comportamento tenuto.  Si ricorda che il reverse charge comporta l’obbligo per il cessionario di assolvere l’Iva mediante l’emissione di un’autofattura riportante l’indicazione dell’imposta dovuta. In tal caso, debitore d’imposta non è più il cedente o il prestatore, bensì colui il quale ha ricevuto il bene o la prestazione.

Tale meccanismo è divenuto obbligatorio anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un altro, passivo, stabilito nel territorio dello Stato, anche quando il cedente o il prestatore sia identificato ai fini Iva in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.

Le operazioni compiute in violazione tale regime sono soggette ad una sanzione apposita, disciplinata dall’articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del Dlgs 471/1997, pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta, “con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo“.

Allegati: Agenzia Entrate – 2010 – Risoluzione – 140E – 29122010