Con la Circolare 177/E del 22 giugno 1995 l’Agenzia delle Entrate risponde alla nota del 25 maggio 2008 n. 73166/R.U., con cui venivano segnalate difficoltà operative in ordine all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% sulle importazioni di opere d’arte, d’antiquariato e da collezione, introdotta dall’art. 39 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.

Con circolare 22 giugno 1995, n. 177, l’applicazione della aliquota ridotta sulle importazioni dei predetti beni è stata subordinata al rilascio da parte dei competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di apposita attestazione dalla quale risulti, anteriormente all’importazione, “il carattere di oggetto d’arte e d’antiquariato”.

L’Agenzia delle Dogane aveva fatto presente che, in molti casi, gli uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali non rilasciano tale attestazione, ritenendo che tale adempimento non rientri sempre nelle loro nuove attribuzioni amministrative ridisegnate dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 come modificato dall’art. 2 del D. Lgs. n. 62 del 2008.

Infatti l’art. 72 del citato Codice prevede che “la spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o l’importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell’articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall’ufficio di esportazione”, solo relativamente a:

a) cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;

b) archivi e singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;

c) beni rientranti nelle categorie di cui all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano, riguardanti in particolare:

  • lett. f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore e verbali, comunque realizzate la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, ai termini dell’articolo 65, comma 3 lettera c);
  • lett. g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3 lettera c), e 67 comma 2;
  • lett. h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell’articolo 65, comma 3 lettera c).

Sulla base delle disposizioni di cui sopra, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha fatto rilevare che l’introduzione nel territorio nazionale di oggetti d’arte è disciplinata sotto un duplice aspetto. Da un lato, ad essa si applica la disciplina dettata dall’art. 39 del DL n. 41 del 1995 che prevede, per l’importazione di tali oggetti, la riduzione al 10% dell’aliquota IVA, dall’altro, i medesimi oggetti, qualora possiedano i requisiti per essere ascritti alla tipologia delle cose aventi interesse culturale, risultano assoggettati allo speciale regime di tutela di cui al D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42.

Esiste, pertanto, una coincidenza solo parziale tra gli oggetti che la normativa fiscale ammette al regime agevolato dell’IVA e le cose che la legge di tutela sottopone al controllo degli Uffici di esportazione del predetto Dicastero. Infatti, la tabella allegata al DL n. 41 del 1995 (contenente l’elencazione degli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione) da un lato è più ampia perché, in presenza dei requisiti oggettivi stabiliti, comprende anche beni che possono non presentare interesse culturale o che sono stati eseguiti da autori tuttora viventi; dall’altra, in mancanza di taluni requisiti (ad esempio tiratura limitata o integrale esecuzione a mano da parte dell’artista), sembra escludere dal proprio ambito intere categorie di beni (opere pittoriche realizzate in parte dall’artista e in parte dalla sua “bottega”, libri, carte geografiche, spartiti musicali, etc.) che in presenza dell’interesse culturale e del requisito dell’ultracinquantennalità della realizzazione sono suscettibili, comunque, di controllo da parte degli Uffici di esportazione.

Peraltro, il controllo in entrata dell’Ufficio di esportazione costituisce sostanzialmente un onere per l’interessato in quanto gli permette di acquisire la certificazione attestante la legittima provenienza estera del bene e la sua non sottoponibilità alla legge di tutela nazionale, con conseguente semplificazione dei controlli in sede di riesportazione. Esso è, quindi, finalizzato non tanto all’applicazione della corretta disciplina tributaria (nello specifico, l’aliquota IVA) quanto piuttosto alla tutela e al controllo della circolazione dei beni culturali.

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate reinterviene dunque a rettifica della circolare n. 177 del 1995, allo scopo di fornire nuove istruzioni operative che consentano l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 % con particolare riferimento all’importazione di oggetti d’arte e di antiquariato non rientranti nelle categorie di cui al citato art. 72, per le quali come detto non è previsto il rilascio di apposita certificazione, su richiesta degli importatori, da parte dell’Amministrazione ai Beni e le Attività Culturali.

Al riguardo, considerato che i predetti beni di cui alla tabella allegata al DL n. 41 del 1995, non compresi nell’elenco di cui al ripetuto art. 72 del Codice dei Beni culturali, sono individuati tramite indicazioni dello specifico codice NC della Tariffa Doganale, l’Agenzia precisa che ai fini del riconoscimento della loro natura di “oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione” debba procedersi in base alle disposizioni disposizioni comunitarie in materia doganale. D’altra parte, è evidente che per i beni che hanno l’attestazione di interesse culturale gli uffici doganali devono, comunque verificare che rientrino nelle categorie di cui alla tabella allegata al DL n. 41 del 1995 ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10%.

Allegati:Agenzia Entrate – 2010 – Risoluzioni – 24E – 17052010