L’Agenzia delle Dogane, con la nota prot. 75042/R.U. del 5 luglio 2017 richiama l’attenzione in ordine all’avvenuta pubblicazione, in GURI n. 31/L del 23 giugno scorso, della legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, che tra l’altro apporta alcune modifiche all’articolo 17 bis del D.lgs. n.546/1992, concernente disposizioni in materia di reclamo e mediazione.

In primo luogo la nota evidenzia che l’articolo 10, comma 1, del suddetto decreto legge ha innalzato il valore delle liti reclamabili di cui al citato articolo 17 bis, comma 1, da ventimila a cinquantamila euro. Il successivo comma 2 ha poi prescritto che detto innalzamento del valore delle liti reclamabili trova applicazione per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il comma 3, inoltre, estende anche agli agenti della riscossione, che concludono la mediazione o accolgono il reclamo, l’applicabilità delle disposizioni recate dall’articolo 29, comma 7, del decreto legge n.78/2010, convertito, con modificazioni dalla legge n.122/2011, ove viene previsto che, in tali ipotesi, la responsabilità di cui all’articolo 1,comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo.

Infine, il comma 3 bis dell’articolo 10, introdotto in sede di conversione del decreto legge n.50/2017, esclude espressamente dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della Decisione 2014/335/EU, EURATOM del Consiglio del 26 maggio 2014.

La nota ricorda che in ordine a tale esclusione alcune precisazioni erano state già fornite con la circolare n.21/D del 23 dicembre 2015 (cfr. punto 3, pag.20) e confermate, a seguito di consultazione con l’Avvocatura Generale dello Stato, al punto 3) della nota 118196 del 28.10.2016.

La nota infine chiarisce alcune problematiche di natura interpretativa sorte a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni recate dal D.lgs. n.156 del 24 settembre 2015, recante: “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6 e 10, comma 1, lettere a) e b) della Legge 11 marzo 2014, n.23”, si era provveduto a consultare l’Avvocatura Generale dello Stato.

Ad integrazione della menzionata nota prot. 118196 del 28.10.2016, si precisa che il comma 2 dell’articolo 17 bis del D.Lgs. n.546/1992 prescrive che il ricorso notificato non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni decorrenti dalla data di perfezionamento della notifica del medesimo, termine ultimo entro il quale deve concludersi la fase amministrativa.

Qualora la fase amministrativa del reclamo/mediazione dovesse definirsi con un provvedimento notificato al contribuente prima dei novanta giorni, quest’ultimo potrà costituirsi in giudizio nei trenta giorni successivi alla scadenza dei novanta giorni, mentre l’Agenzia ne avrà a disposizione sessanta, sempre decorrenti dalla scadenza dei novanta giorni. In tal senso devono, quindi, ritenersi superate le istruzioni impartite a pag.21 della Circolare n.21/D, laddove era stato indicato che, qualora la fase amministrativa si fosse conclusa con un provvedimento notificato al contribuente prima della scadenza dei novanta giorni, quest’ultimo avrebbe avuto l’onere di costituirsi in giudizio entro trenta giorni decorrenti dal perfezionamento nei suoi confronti della notificazione dell’atto con il quale si era chiusa la fase amministrativa.

In secondo luogo, in relazione al contenuto dell’accordo di mediazione, viene ricordato che lo stesso deve contenere gli importi, i termini e le modalità di pagamento (unica soluzione o rateazione). Al riguardo, al fine di scongiurare possibile contenzioso, occorre prevedere, in sede di definizione dell’accordo di mediazione con il contribuente, specifiche clausole pattizie nelle quali sia precisato che le spese sostenute per la conclusione dell’accordo debbano essere interamente compensate tra le parti.

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