Con la Nota prot. 91956/RU del 26/07/2019 l’Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti a proposito delle procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR.

In proposito viene preliminarmente evidenziato che le norme primarie per poter beneficiare delle agevolazioni tariffarie contenute in accordi preferenziali fra UE e paesi terzi e delle misure tariffarie concesse unilateralmente dalla stessa UE nei confronti di taluni paesi o territori in via di sviluppo sono principalmente contenute nell’articolo 64 Reg. UE 952/2013 (CDU) e nelle norme sull’origine preferenziale contenute nei citati accordi, da leggere in combinazione con le norme attuative adottate dalla Commissione con il Reg. delegato UE 2446/2015 e il Reg. esecuzione UE 2447/2015 in materia di rilascio e compilazione delle prove di origine. Le suddette disposizioni prevedono, ai fini della concessione del trattamento preferenziale, la presentazione di specifica documentazione a titolo di prova dell’origine, in particolare:

–              Certificati EUR 1, previsti negli accordi preferenziali di libero scambio e rilasciati dalle autorità doganali dei paesi di esportazione;

–              Certificati EUR MED, per i prodotti che beneficiano di trattamento preferenziale sulla base delle regole applicabili ai paesi appartenenti all’area del cumulo pan-euro-mediterraneo (Convenzione Pan Euro Med);

–              Certificati Form A, per i prodotti originari dei paesi beneficiari ai quali si applica il trattamento preferenziale unilaterale entro l’ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), rilasciati dalle autorità doganali dei paesi beneficiari. I Form A verranno sostituiti, alla fine del periodo transitorio di applicazione del sistema REX, fissato alla data del 30/06/2020, dalle attestazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati;

–              Certificati ATR, qui citati per completezza pur non essendo una prova dell’origine, per i prodotti in posizione di libera pratica entro l’ambito dell’Unione doganale UE/Turchia.

Per quanto concerne le dichiarazioni doganali di esportazione verso paesi accordisti per i quali è previsto reciproco trattamento preferenziale, i protocolli origine allegati agli accordi prevedono che il rilascio dei predetti certificati comprovanti l’origine sia effettuato dai competenti uffici territoriali, su apposita richiesta formulata dal soggetto esportatore, o da un suo rappresentante. Le richieste vanno compilate sui modelli o formulari riportati nei corrispondenti allegati ai protocolli origine, secondo le istruzioni e modalità procedurali indicate nella Circolare n. 11/D/2010. Viene in proposito rimarcato quanto già evidenziato precedentemente dall’Agenzia nella nota n. 125912/RU/20182 recante linee guida sull’origine preferenziale, ovvero la necessità di dover opportunamente calibrare e modulare l’attività istruttoria in base alla conoscenza degli operatori economici e dei loro rappresentanti in dogana e delle caratteristiche peculiari dei flussi di operazioni in esportazione, riducendo al minimo il limite di tempo previsto per la presentazione della domanda di rilascio dei certificati, ove siano verificati come sussistenti i requisiti e gli elementi conoscitivi correlati alle effettive realtà locali, come specificamente indicato a titolo esemplificativo nella citata Circolare 11/D/2010.

La nota prot. n. 6305 del 30.05.2003 reca specifiche indicazioni procedurali relativamente alla previdimazione dei certificati EUR1 ed ATR. La disposizione tendeva a superare il disagio della distanza intercorrente tra la sede degli operatori e quella degli uffici doganali, in quanto ostacolo alla correntezza e alla celerità dei trasporti tale da determinare possibili distorsioni del traffico e negative ripercussioni di carattere economico ed occupazionale. Dopo aver premesso che dalla data della diposizione in parola ad oggi, numerosi sono stati i mutamenti nel quadro normativo, l’Agenzia evidenzia come il sistema di certificazione delle prove dell’origine nell’ambito dell’UE si stia orientando sempre più su autodichiarazioni rese dall’esportatore, come avvenuto nei più recenti accordi commerciali conclusi con paesi terzi. Un esempio è l’accordo UE-Corea del Sud, dove il certificato EUR 1 è stato definitivamente sostituito dalla dichiarazione di origine.

A tal proposito, sia le vigenti disposizioni integrative unionali (art. 75 e segg. RE) sia gli accordi preferenziali prevedono, quale prova dell’origine, in alternativa ai certificati di circolazione, la compilazione e l’emissione – da parte del soggetto esportatore – di una dichiarazione su fattura, o su altro documento commerciale, resa secondo il modello allegato allo specifico accordo di riferimento. Tale possibilità rappresenta un’agevolazione per gli esportatori ai fini della attestazione del carattere originario di un determinato prodotto, in quanto evita il ricorso alla onerosa procedura di richiesta di certificati in occasione di ogni spedizione.

La dichiarazione di origine può essere compilata, a seconda delle disposizioni contenute negli accordi:

–              dall’esportatore autorizzato;

–              dall’esportatore registrato al sistema REX (al momento prevista solo nell’accordo UE-Canada ed UE-Giappone);

–              da qualsiasi esportatore ancorché non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore totale non superi 6.000 euro.

Ulteriori precisazioni vengono fornite anche in relazione alla figura dell’esportatore autorizzato. Tale qualifica, concessa dalle dogane su richiesta dell’operatore, consente di poter attestare direttamente il carattere originario di un determinato prodotto mediante una dichiarazione, resa su fattura o altro documento commerciale, indipendentemente dal valore delle operazioni di esportazione (per valori fino a 6.000 euro la dichiarazione può essere rilasciata invece da qualsiasi esportatore, ancorché privo dello status di esportatore autorizzato). Lo status di esportatore autorizzato semplifica pertanto le modalità di esportazione e consente di poter certificare direttamente l’origine mediante una auto-dichiarazione sulla fattura o altro documento commerciale che identifica i prodotti esportati, in quanto la stessa dichiarazione di origine ha identico valore giuridico dei sopra descritti certificati di circolazione, con l’ulteriore vantaggio di essere sottoposti a controllo soltanto al momento del rilascio del provvedimento di autorizzazione.

La qualifica di esportatore autorizzato può essere richiesta entro l’ambito degli accordi preferenziali che prevedono tale figura. Ciascun accordo preferenziale concluso fra Ue e paesi/gruppi di paesi terzi che utilizza l’istituto dell’esportatore autorizzato prevede un quadro giuridico differente, per cui gli operatori titolari del predetto status devono fare riferimento alle pertinenti disposizioni ivi contenute e soddisfare le condizioni e i requisiti per ottenere la concessione del provvedimento di autorizzazione.

Tali requisiti possono di due tipologie, soggettivi ed oggettivi. Quelli soggettivi riguardano i soggetti ammessi ad accedere allo status in oggetto, rappresentati da qualsiasi esportatore, produttore o commerciante di merci originarie, stabilito nel territorio UE. I requisiti oggettivi riguardano invece:

–              la necessità, da parte dell’esportatore, di effettuare con regolarità operazioni di esportazione (salva diversa previsione, come nel caso dell’accordo UE-Corea del Sud). Le autorità doganali devono tener conto della frequenza delle spedizioni e della regolarità delle stesse, anziché del loro numero o di un importo determinato.

–              l’esportatore deve detenere, ed essere in grado di fornire in qualsiasi momento per i controlli delle autorità doganali, adeguate prove dell’origine dei prodotti che intende esportare, e dimostrare di aver adempiuto ai requisiti del regime preferenziale utilizzato;

–              l’esportatore deve essere a conoscenza delle norme vigenti in materia di origine ed essere in possesso di tutti i documenti necessari per attestare l’origine. Ove trattasi di soggetto produttore, la contabilità di magazzino dell’azienda deve consentire l’identificazione dell’origine e garantire che lo stesso richiedente sia in possesso dei documenti giustificativi. Nel caso di soggetto operatore commerciale, è necessario verificare in maniera approfondita i flussi commerciali abituali. In ogni caso il sistema di contabilità aziendale deve avere caratteristiche tecniche tali da poter differenziare le merci con o senza status di origine preferenziale;

–              l’esportatore deve emettere dichiarazione di origine solo per i prodotti per i quali detiene, al momento dell’esportazione, tutte le prove e gli elementi contabili necessari al fine di dimostrare il loro carattere originario;

–              l’esportatore deve conservare copia delle dichiarazioni di origine e dei documenti giustificativi per tutto il periodo previsto da ciascun accordo (di solito tre anni).

L’attribuzione dello status di esportatore autorizzato è subordinato all’accertamento, da parte delle autorità doganali, della sussistenza delle condizioni e dei requisiti sia soggettivi che oggettivi sopra descritti. Nel caso in cui un operatore sia già titolare di uno status di esportatore autorizzato nell’ambito di uno specifico accordo, a fronte di una richiesta aggiuntiva, cioè nell’ambito di un ulteriore accordo, l’Ufficio potrà avvalersi dei riscontri già effettuati in sede di verifica preliminare all’autorizzazione già rilasciata. L’Ufficio potrà limitarsi dunque ad acquisire solo specifici elementi integrativi e di cui non sia già in possesso.

Per quanto riguarda gli intermediari in dogana, ovvero gli spedizionieri doganali e le case di spedizione ed i fornitori di servizi logistici in generale, l’Agenzia aveva di fatto escluso dalla possibilità da parte di tali soggetti di richiedere l’attribuzione della qualifica in questione. Considerate le accresciute esigenze dei traffici commerciali attuali, nonché le nuove e più ampie disposizioni contenute sia nelle norme unionali che nei protocolli origine degli accordi più recentemente conclusi, questa scelta viene abbandonata. A tale proposito, viene evidenziato che il documento contenente le “Linee guida per gli esportatori autorizzati” della Commissione europea, attualmente in corso di finalizzazione, non prevede una espressa ed esplicita esclusione dei predetti operatori commerciali dalla possibilità di richiedere il rilascio del provvedimento di autorizzazione. A tale riguardo si rileva la posizione di apertura già espressa dalla Commissione, circa la possibilità anche per un soggetto fornitore di servizi logistici di richiedere e ottenere la qualifica di esportatore autorizzato, non potendosi ravvisare una esclusione a priori di tali soggetti, ove dovessero sussistere tutte le garanzie necessarie per poter verificare il carattere originario dei prodotti e l’adempimento dei requisiti richiesti nei singoli protocolli origine. Per questi l’attribuzione dello status di esportatore autorizzato resta comunque subordinata alla sussistenza dei requisiti già indicati ed in particolare sarà onere dell’intermediario presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’Ufficio, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione, analogamente a quanto previsto ai fini del rilascio dei certificati EUR 1. Come rilevato dalla Commissione, ovviamente lo status di un fornitore di servizi logistici non conferisce automaticamente la possibilità di essere esportatore autorizzato, né alla stessa persona può automaticamente rifiutarsi l’autorizzazione.

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della nota.