AgenziaDoganeCon la nota prot. 55383 /R.U. del 24/05/2016, l’Agenzia delle Dogane fa seguito alle note prot. n.10021/R.U. del 2.2.2016 e prot. n.32651/R.U. del 10.3.2016 con cui erano state diramate le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dal d.lgs. n.8/2016, sulla depenalizzazione tra gli altri, del reato di cd. “contrabbando semplice” nelle fattispecie previste dall’art. 282 al 291 e dal 291-bis, 2° co. del TULD (D.P.R. n. 43/1973), sempre che non ricorra alcuna delle fattispecie di cui agli artt. 291-ter, 292 e 294 dello stesso atto legislativo.

I chiarimenti si sono resi necessari a seguito di alcune problematiche interpretative e di coordinamento con la previgente normativa solevate da alcuni uffici doganali.

Per quanto riguarda le suddette ipotesi di illecito di cui al TULD, ivi compresi i casi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri accertati all’interno degli spazi doganali, si precisa innanzitutto che le condotte che rientrano nelle fattispecie depenalizzate sono sanzionabili esclusivamente in via amministrativa. Di conseguenza, i funzionari dell’Agenzia hanno l’obbligo di inoltrare il relativo rapporto solo alle autorità amministrative, ex art. 7 del Decreto, individuate nell’Ufficio competente all’accertamento doganale.

L’art. 325, co. 4 del TULD, inoltre, prevedendo esplicitamente la competenza della dogana per il procedimento <<relativo all’applicazione della sanzione amministrativa>> attribuisce analoga competenza a tale amministrazione anche nell’irrogazione della sanzione. Quanto alla ripartizione interna delle competenze, nel richiamare l’art. 336 del TULD che riserva ai “capi delle dogane” i provvedimenti di cui agli precedenti articoli 334 e 335, consentendo, a contrario, la mera irrogazione della sanzione già al funzionario che redige il processo verbale ex art. 325 TULD e, ove applicabile, anche ex art. 16, co.2, D. Lgs. n. 472/1997, l’Agenzia precisa che la nozione di “capo dogana” spetta al dirigente da cui dipendono i funzionari verbalizzanti, ex art. 17 D. Lgs. n. 165/2001, con facoltà di delega, come previsto dal comma 1-bis del citato articolo .

Per quanto riguarda il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, si precisa che l’art. 6 del Decreto stabilisce che il procedimento per l’applicazione delle sanzioni è quello previsto dalle sezioni I e II del Capo I della L. n. 689/1981, <<in quanto applicabili>>, operando quindi un rinvio, subordinato all’applicabilità, alla norma generale in tema di sanzioni amministrative. La verifica dell’applicabilità della L. n. 689/1981 deve, ad avviso dell’Agenzia, confrontarsi con l’esistenza nell’ordinamento italiano di una disciplina speciale (di cui al D.Lgs. n. 472/1997) -con significativi tratti differenziali rispetto alla normativa generale in tema di sanzioni, dettata appunto dalla L. 689/1981- sull’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

La conclusione dell’Agenzia è che al contrabbando depenalizzato debba applicarsi il procedimento di cui al D.Lgs. n. 472/1997, le cui disposizioni, essendo di carattere speciale, possono ritenersi prevalenti sulla L. n. 689/1981.

Le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 sono di conseguenza applicabili solo in caso di lacune. Un esempio è dato dal caso del sequestro cautelare: poichè tale istituto non è disciplinato procedimentalmente dal D. Lgs. n. 472/1997, si applicheranno, in via sussidiaria, le norme di cui agli artt. 13 e ss. della L. n. 689/1981.

Altre precisazioni riguardano il tema dell’estinzione dell’illecito mediante pagamento in forma ridotta. In proposito, va fatta una distinzione fra fatti commessi in data anteriore all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 8/2016 (6 febbraio 2016), e quelli commessi da tale data in poi. Ai primi, infatti, deve applicarsi l’art. 9 del Decreto il quale, riferendosi, appunto, ai <<casi previsti dall’art. 8, comma 1>>, disciplina le violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore. Dunque, per tali infrazioni, ai sensi dell’art. 9, co. 5°, il trasgressore può estinguere il procedimento con il pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica degli estremi della violazione, della sanzione in misura ridotta, pari alla metà di essa, oltre spese di procedura. Per tutte le altre ipotesi di violazioni depenalizzate, verificatesi successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 8 del 2016, troveranno applicazione, invece, le disposizioni relative alla definizione agevolata di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs.n.472/1997.

Per quanto riguarda la recidiva, l’art. 5 del D. Lgs. n. 8/2016 dispone che : <<Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi (….) prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva e’ da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato>>. La norma richiama, dunque, una lettura coordinata con l’art. 296 del TULD, che, in caso di recidiva del contrabbando, prevede l’aggravamento della pena, disponendo la pena detentiva in aggiunta a quella pecuniaria. L’art. 296 del T.U.L.D. costituisce, infatti, norma speciale in tema di recidiva riferendosi non alla recidiva in genere, bensì a quella propria dei fatti di contrabbando. L’articolo 7 del D.Lgs. n. 472/1997 disciplina, invece, i casi di reiterazione in genere delle violazioni amministrative.

Infine, in material di rapporti con l’art. 303 TULD e con altri illeciti amministrativi, l’Agenzia delle Dogane precisa che da un punto di vista obiettivo, taluni comportamenti che integravano il reato di “contrabbando semplice”, prima del Decreto, erano previsti (e lo sono tutt’ora) anche come illeciti amministrativi dal TULD (v., ad esempio, artt. 303 e 304); i rapporti tra le due fattispecie erano regolati dalla clausola di riserva contenuta in dette norme (art. 303, 3° co., v. inciso <<qualora il fatto non costituisca più grave reato>> , art. 304, 1° co., ult. parte, v. inciso, ancora più esplicito, ove si legge, <<quando il fatto non costituisca reato di contrabbando>>). Essendo stato depenalizzato il delitto di “contrabbando semplice”, può ritenersi ora che le predette clausole di riserva si riferiscano al contrabbando depenalizzato, con esclusione, dunque, del cumulo materiale, qualora una condotta rientri nelle due ipotesi normative. Si tratterebbe pertanto di un concorso apparente di norme (e non di un concorso formale eterogeneo di illeciti amministrativi), con conseguente irrogazione di sanzione o per il contrabbando depenalizzato o per la violazione amministrativa prevista dal TULD (art. 303, 304), con esclusione di ogni forma di cumulo materiale.

Per ciò che riguarda, invece, la differenza tra le due fattispecie (contrabbando, da un lato; altre violazioni amministrative, dall’altro), essa è incentrata prioritariamente sul piano dell’elemento soggettivo, essendo affermazione ricorrente in giurisprudenza che il contrabbando, già reato a forma libera, è caratterizzato da dolo (talvolta specifico, come nella risalente Cass. pen. 6/12/1983, talvolta qualificato, invece, come generico Cass. pen.n.4950/2006) mentre le violazioni amministrative previste dal TULD sono caratterizzate (almeno da) colpa (Cass. pen. n. 33213/2014, n.39196/2015). Una volta depenalizzato il “contrabbando semplice”, tuttavia, le due fattispecie, pur differenti dal punto di vista ricostruttivo/astratto, tendono ad avvicinarsi quoad poenam, ponendo all’interprete la valutazione, in certi casi non facile, dell’elemento soggettivo dell’agente. Tale valutazione va compiuta dai funzionari verbalizzanti all’atto della redazione del verbale, ex art. 16, co. 1°, D.Lgs. 472/1997 ed eventualmente dal direttore dell’Ufficio delle Dogane, nel caso in cui vengano proposte deduzioni ai sensi del co. 7° della stessa norma.

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della nota in commento.

La Nota dell’Agenzia è disponibile al seguente link