Riscossione tassa di circolazione e/o diritto fisso veicoli industriali in ammissione temporanea e appartenenti a persone stabilmente residenti all’estero: con la nota prot. 117274 RU del 20 ottobre 2014, l’Agenzia delle Dogane risponde ad alcune richieste di chiarimento in merito alla riscossione della tassa di circolazione e del diritto fisso, con particolare attenzione alle operazioni compiute in procedura domiciliata.

Prima di affrontare la problematica proposta, considerate la molteplicità di fonti che regolano la materia, la nota opera una preliminare ricostruzione normativa e storica.

In particolare, viene ricordato che il T.U. delle leggi sulle tasse automobilistiche, n. 39 del 5.02.53 ha istituito la tassa di circolazione per autoveicoli in “temporanea importazione” all’art. 8, dettando le modalità di riscossione e subordinandone la debenza alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore dell’autoveicolo temporaneamente importato. Il successivo articolo 18 dispone, invece, a condizione di reciprocità l’esenzione dal pagamento per i primi tre mesi di circolazione mentre gli articoli 35 e 38 regolano la competenza all’accertamento delle violazioni individuando tra l’altro anche la “Amministrazione delle dogane e delle II”.

Dall’analisi della normativa e della prassi citata nella nota, l’Agenzia conclude che sia la tassa di circolazione che il diritto fisso per i veicoli industriali esteri temporaneamente importati (ammissione temporanea), essendo ascritti, per espressa volontà legislativa tra i tributi erariali, vengono applicati direttamente dallo Stato e come tali dallo stesso riscossi. L’attività di riscossione, inizialmente condivisa tra il Dipartimento delle Dogane e l’A.C.I., a causa del venir meno della Convenzione con quest’ultima, è ora di sola competenza degli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli secondo le disposizioni del D.M. 29.12.77.

Entrambi i diritti vengono contabilizzati, quando dovuti, con il codice 423 e riversati al capo 8 capitolo 1218 art. 3 del bilancio dello Stato.

La riscossione avviene oggi con bolletta A/22 in cui, con riguardo alla tassa di circolazione, devono essere evidenziate la nazionalità e la targa del veicolo mentre per il diritto fisso devono essere indicati il tonnellaggio e il superamento o meno del limite di 100Km che determina l’applicazione di una diversa aliquota; la copia “figlia” della bolletta (A22) deve essere consegnata come ricevuta al titolare del mezzo di trasporto (persona stabilmente residente all’estero) – Obbligato.

La liquidazione direttamente nel DAE da parte del trasportatore non è possibile in quanto essendo persona stabilmente residente all’estero non è titolare di codice EORI e manca del requisito necessario di persona residente nella UE.

Considerate le difficoltà create dalla sopradescritta procedura, la necessità di agevolare un sollecito movimento delle merci nonché la richiesta presentata da alcuni operatori di poter effettuare il pagamento dei tributi in questione direttamente presso la sede del beneficiario della domiciliazione, senza quindi dover transitare negli Uffici doganali, nelle more di un esaustivo intervento informatico, che sarà sottoposto all’attenzione della Direzione centrale per le attività del prossimo anno, la nota dispone quanto segue.

Il pagamento dei diritti in questione può essere effettuato, per conto dell’obbligato, da parte del titolare della procedura di domiciliazione.  Qualora, in presenza di una richiesta di pagamento da parte dell’obbligato, il titolare della procedura di domiciliazione ritenga di volervi provvedere, può alternativamente:

–       chiedere all’Ufficio delle dogane competente l’emissione di una bolletta A22 con pagamento sul conto di debito di riferimento della procedura con l’inserimento nel campo NOTE della causale “pagamento effettuato per conto di …..” . Copia della A22, in formato pdf, sarà trasmessa dall’Ufficio delle dogane al titolare della domiciliazione per la consegna, come ricevuta, al trasportatore – Obbligato e per la sua allegazione alla dichiarazione (DAE);

–       effettuare il pagamento in questione direttamente con la dichiarazione doganale, utilizzando il codice 423 ed applicando le tariffe vigenti con conseguente imputazione sul Conto di debito di riferimento della procedura, inserendo nel campo 44 “documento”: “pagamento della tassa di circolazione e del diritto fisso effettuato per conto di …..”.

In tale ultima ipotesi, il titolare della procedura di domiciliazione deve consegnare al trasportatore – Obbligato, a titolo di ricevuta copia della bolletta doganale (DAE).

Diversamente qualora il trasportatore intenda effettuare il pagamento direttamente ed autonomamente presso l’Ufficio delle Dogane, il titolare della procedura di domiciliazione, già investito dell’obbligo di allegare alla dichiarazione doganale il tagliando di controllo delle autorizzazioni bilaterali per eventuali successive verifiche (nota prot. 233/VCT/AD del 12.02.2003 dell’Area Verifiche e Controlli Tributi Doganali Accise – Laboratori Chimici) deve fornire la dovuta “assistenza” e provvedere ad allegare alla dichiarazione doganale copia della ricevuta di pagamento (A22) spontaneamente esibita dal vettore.

Allegati: Agenzia Dogane – Note – 117274 – 20102014