Decisione del Consiglio del 9 ottobre 2014 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee: Il protocollo n. 4 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra («accordo»), riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»). La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») stabilisce disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti della convenzione. L’Albania e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell’origine previsto dall’agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell’ottobre 2007. L’UE e l’Albania hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 27 giugno 2011, mentre hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 5 marzo 2012. Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, la convenzione è entrata in vigore sia per l’Unione sia per l’Albania il 1o maggio 2012.

L’articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente della convenzione adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, con la decisione in commento, il Consiglio ritiene che la posizione dell’UE nell’ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo, sia quella di spingere tale organismo ad adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 4 con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.

Allegati: 2014 – Consiglio UE- Decisioni – 737 – 9102014