Con il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a partire dal 1° gennaio 2014, l’Unione europea ha concesso questo tipo di preferenze alla Cambogia. Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). Lo stesso regolamento prevede la possibilità di concedere, in circostanze ben definite, deroghe a tale definizione a favore dei paesi beneficiari dell’SPG. Le disposizioni in materia di cumulo regionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 530/2013, che ha precisato che il cumulo regionale si applica solo nello stesso gruppo regionale a paesi che, al momento dell’esportazione verso l’Unione, sono beneficiari dell’SPG. Tali modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 530/2013 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il 15 maggio 2013 la Cambogia ha presentato una richiesta di periodo transitorio, secondo la quale l’industria delle biciclette cambogiana, per determinare l’origine delle biciclette della voce 8712 del SA nelle esportazioni della Cambogia verso l’Unione, continuerebbe ad essere autorizzata a considerare le parti originarie della Malaysia e di Singapore come materiali originari della Cambogia in virtù del cumulo regionale nell’ambito dell’SPG dal 1° gennaio 2014, data in cui si applicano le disposizioni modificate in materia di cumulo regionale. Il settore delle biciclette in Cambogia è in crescita, ma rimane fragile e dipende in ampia misura dalla fornitura di parti originarie dei paesi vicini che erano paesi beneficiari dell’SPG e appartenevano allo stesso gruppo di cumulo regionale, in particolare Singapore e la Malaysia. Il 26 settembre 2013 la Cambogia ha fornito una risposta ad una richiesta di ulteriori informazioni inoltrata dalla Commissione. Con questa il fascicolo è stato considerato completo.

Dal 1° gennaio 2014, Singapore non è più beneficiario dell’SPG né ammissibile al sistema di preferenze generalizzate, pertanto cessa di esistere la possibilità di cumulo con gli altri paesi del gruppo di cumulo regionale I. Dal 1° gennaio 2014 la Malaysia non è più beneficiaria dell’SPG, ma rimane nell’elenco dei paesi ammissibili al sistema di preferenze generalizzate. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2014, le parti di biciclette originarie di Singapore e della Malaysia non possono considerarsi originarie della Cambogia ai sensi del cumulo regionale, il che impedisce alla Cambogia di soddisfare la norma di origine applicabile ai paesi meno sviluppati per tale prodotto (voce 8712 del SA). In realtà, benché tale norma consenta di utilizzare fino al 70 % di materiali non originari, la percentuale di materiali non originari di alcune biciclette assemblate in Cambogia supererebbe tale limite.

Allegati: Commissione Europea – 2014- Regolamenti – 822 – 28072014

La Cambogia, nella domanda alla Commissione, ha presentato i propri piani volti a incentivare i fabbricanti di parti di biciclette a investire nel paese nei prossimi tre anni, per orientare il settore verso una maggiore indipendenza nelle forniture e la creazione di un’industria locale che fornisca materiali originari per la fabbricazione di biciclette. Nel frattempo, secondo quanto afferma la Cambogia, affinché il settore rimanga vitale a breve termine, i fabbricanti cambogiani sono ancora costretti ad utilizzare parti di biciclette ai sensi delle norme sul cumulo regionale, ai fini dell’esportazione verso l’UE nell’ambito dell’SPG. Pertanto, la Cambogia ha sollecitato una deroga di tre anni in modo da aver tempo sufficiente per potersi conformare alle norme per l’acquisizione dell’origine. Nell’accettare la deroga, la Commissione ha ritenuto necessario prevedere una limitazione dei quantitativi di biciclette originarie della Cambogia ed esportate,  sotto forma di contingente, i cui quantitativi dovrebbero diminuire nel corso dei tre anni di applicazione della stessa. I quantitativi sono stati definiti in base ai modelli di biciclette per i quali il paese ha bisogno della deroga per soddisfare il predetto limite del 70 % e devono essere gestiti in conformità al regolamento (CEE) n. 2454/93. Allo scopo di consentire un controllo efficiente dell’applicazione della deroga, è opportuno prevedere l’obbligo per le autorità della Cambogia di comunicare periodicamente alla Commissione i dettagli dei certificati di origine modulo A che sono stati rilasciati nel quadro della deroga. La deroga riguardare solo i prodotti della voce 8714 del SA originari della Malaysia.