Il regolamento in oggetto si sostituisce, abrogandolo, al Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti.

La disciplina contenuta nel regolamento (CE) n. 1383/2003 necessitava, alla luce delle evoluzioni economiche, commerciali e legali, di alcuni miglioramenti volti a rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, nonché per garantire l’opportuna certezza del diritto. Tale regolamento inoltre non copriva alcuni diritti di proprietà intellettuale e talune violazioni, che erano escluse dal suo ambito di applicazione. Per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale l’intervento delle autorità doganali è stato quindi esteso anche ad altri tipi di violazioni, come quelle relative alle denominazioni commerciali (nella misura in cui sono protette come diritti esclusivi di proprietà dal diritto nazionale), le topografie di prodotti a semiconduttori, nonché i modelli di utilità e i dispositivi principalmente progettati, prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di misure tecnologiche.

Sono invece escluse dal nuovo regolamento le violazioni risultanti dal cosiddetto commercio parallelo illegale (le merci soggette a commercio parallelo illegale sono le merci che sono state fabbricate con l’accordo del titolare del diritto, ma commercializzate per la prima volta nello spazio economico europeo senza la sua approvazione) e quelle derivanti dai superamenti dei quantitativi (le merci oggetto di superamenti dei quantitativi sono invece le merci la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente autorizzata dal titolare del diritto a produrre un certo quantitativo, ma che sono prodotte in quantità superiore a quella convenuta tra tale persona e il titolare del diritto).

Il regolamento in oggetto detta una serie di norme procedurali che regolano le modalità di intervento delle autorità doganali nei casi di specie, senza  stabilire alcun criterio per accertare l’esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

In sostanza le autorità doganali, ove sospettino, sulla base di prove adeguate, che le merci soggette alla loro vigilanza violino diritti di proprietà intellettuale, possano sospenderne lo svincolo o procedere al loro blocco sia di propria iniziativa che su richiesta dei soggetti interessati. Qualsiasi soggetto, utilizzatore, entità o associazione di produttori, che si trovi in condizione di avviare un procedimento giudiziario in loro nome con riguardo a una possibile violazione di un diritto di proprietà intellettuale, dispone della facoltà di presentare una domanda.

Inoltre viene consentito a tutti gli interessati di attivare la tutela oggetto del regolamento in ogni singolo Stato membro. Essi pertanto potranno rivolgere alle autorità doganali affinché agiscano a tutela dei loro diritti di proprietà intellettuale sia nel loro Stato membro di appartenenza che in un altro Stato membro.

Allegati:2013 – Consiglio UE- Regolamento – 608 – 12062013