La parte I, titolo VII, capitolo 3, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione stabilisce le norme relative alle «dichiarazioni in dogana fatte con altro atto». In conformità degli articoli 230, 231 e 232 di tale regolamento, alcune categorie di merci sono considerate dichiarate per l’immissione in libera pratica, per l’esportazione o per l’ammissione temporanea mediante un atto considerato una dichiarazione in dogana che abbia una delle forme di cui all’articolo 233.  Gli strumenti musicali portatili che sono temporaneamente importati da viaggiatori allo scopo di essere utilizzati come materiale professionale, devono essere presentati in dogana e dichiarati esplicitamente ai fini della procedura di ammissione temporanea.

Essendosi recentemente verificati episodi in cui artisti del settore musicale hanno risentito negativamente dell’applicazione delle norme doganali all’importazione, la Commissione ha ritenuto opportuno semplificare l’accesso alla procedura di ammissione temporanea per gli strumenti musicali portatili, consentendo la loro dichiarazione mediante altro atto. Onde evitare l’insorgere di problemi analoghi per quanto riguarda l’esportazione e la reimportazione delle merci, si è inoltre estesa tale semplificazione anche alle procedure di esportazione o di reimportazione e dichiarazione per l’immissione in libera pratica degli strumenti in questione in quanto merci in reintroduzione.

Allegati:Commissione Europea – 2012 – Regolamenti – 1076 – 31102013