L’Agenzia delle Dogane con la nota Prot. 108629 del 24 settembre 2013 informa che nel corso della 31a riunione del Comitato Codice Doganale – sezione procedure speciali, tenutasi a Bruxelles il 1° luglio 2013, il Comitato ha accolto un’istanza presentata dalla delegazione polacca per essere sottoposta ad esame delle condizioni economiche, ai sensi dell’art.552 par.2 del Reg. CEE 2454/93, di trasformazione sotto controllo doganale di lingotti di silicio monocristallini drogati (CNC 2804 6900) da trasformare in wafer di silicio da utilizzare in elettronica (CNC 3818 0010).

Per la fattispecie in oggetto il Comitato ha infatti ritenuto che fossero soddisfatte le condizioni economiche. Tali conclusioni vincolano non soltanto l’Autorità (polacca) interessata, ma anche qualsiasi altra Autorità doganale che si occupa di autorizzazioni e richieste simili. Pertanto, ove eventuali analoghe istanze –concernenti merci di importazione, attività di trasformazione e prodotti trasformati della stessa tipologia – siano presentate all’Autorità doganale italiana, le condizioni economiche dovranno intendersi del pari soddisfatte.

In particolare, il parere del Comitato è stato espresso per l’operazione e alle condizioni di seguito indicate:

– trasformazione di lingotti di silicio drogati monocristallini contenenti meno del 99,99 % di silicio (CNC 2804 6900) provenienti dalla Cina (sottoposti a dazio antidumping) in wafer in silicio drogato da utilizzare in elettronica (CNC 3818 0010);

– l’autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale dovrà essere rilasciata con termine di validità 22 febbraio 2015;

– il quantitativo massimo da autorizzare è Kg. 21600 di lingotti di silicio.

Il Comitato ha espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione, secondo le modalità sopra indicate, al fine di dare la possibilità alle aziende del settore di usufruire di tale regime, nel frattempo la società richiedente dovrà verificare la possibilità di individuare fornitori della stessa materia prima nell’Unione o nei paesi terzi dove non vengono applicati dazi antidumping. Al termine di validità dell’autorizzazione il rinnovo della stessa sarà sottoposto ad un nuovo esame delle condizioni economiche.

Pertanto, in deroga a quanto previsto dalla seconda parte del punto C2) della Circolare n. 30/D del 28 giugno 2001, le dogane territorialmente competenti in relazione al luogo in cui saranno effettuate le operazioni di trasformazione, o la prima di tali operazioni (in caso di trasformazioni successive), saranno competenti al rilascio della relativa autorizzazione, secondo la procedura normale (per iscritto) con utilizzo del relativo modello (allegato 67), in maniera conforme alle indicazioni del Comitato (limiti quantitativi e temporali).

Allegati: Agenzia Dogane – Risoluzioni – 1D – 24092013