Con la  Circolare 11/D del 25 giugno 2013 l’Agenzia delle Dogane fornisce alcune indicazioni sia per quanto concerne i principi generali statuiti nell’Atto di adesione della Repubblica di Croazia all’UE che, in modo più specifico, sulle misure transitorie indicate nel il documento di informazione TAXUD/A2/SPE/2013/058 del 28 marzo 2013, nel quale sono riportate le informazioni per gli Uffici doganali, gli operatori economici e gli altri soggetti interessati ai riflessi di carattere doganale dell’adesione.

Per quanto riguarda il contesto generale continuano ad applicarsi i medesimi principi già affermati in occasione delle precedenti adesioni dei nuovi Stati membri avvenute nel 2004 e nel 2007.

Si ricorda che in Italia, la ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione Europea è avvenuta con la legge 29 febbraio 2012 n. 17 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 – Supplemento Ordinario n. 42).

L’ulteriore tappa del processo di allargamento dell’U.E. si attuerà a decorrere dal 1° luglio 2013, data di entrata in vigore del Trattato.

Il sopra richiamato documento informativo della Commissione, reperibile sul sito internet dell’Agenzia ed aggiornato il 2 aprile 2013, pur non avendo valore legale, costituisce secondo le stesse indicazioni dei Servizi della Commissione un importante strumento di ausilio per gli Stati membri, permettendo di rendere omogeneo nell’intero territorio doganale dell’Unione il trattamento delle operazioni nella fase di transizione.

L’Atto di adesione della Repubblica di Croazia prevede che, alla data del 1° luglio 2013 le disposizioni dei Trattati originari e il diritto derivato da tali Trattati vincolano il nuovo Stato membro, in applicazione del principio dell’ “acquis comunitario”.

Lo stesso Atto di adesione stabilisce, inoltre, che le disposizioni dei Trattati originari e il diritto derivato da tali Trattati si applicano nel nuovo Stato membro alle condizioni previste dall’Atto di adesione medesimo (es. applicazione dei Trattati così come modificati dall’Atto di adesione, applicazione di misure transitorie etc).

Ne deriva che le merci le quali, al momento dell’adesione, si trovano in libera pratica nell’Unione o nel nuovo Stato membro, risultano assoggettate allo stesso regime nell’insieme dell’Unione allargata; il principio si applica a tali prodotti anche qualora, prima dell’adesione, essi siano stati vincolati ad un regime doganale (ad esempio: transito, ammissione temporanea) appurato dopo l’adesione; in questo caso, tuttavia, è necessario comprovare lo status UE dei prodotti, in modo da impedire che i prodotti sui quali non siano stati pagati i dazi doganali dovuti beneficino ingiustificatamente degli effetti dell’adesione.

Inoltre, taluni movimenti di merci, iniziati prima dell’entrata in vigore dell’adesione e conclusi dopo tale momento, restano soggetti alla vigente legislazione doganale del nuovo Stato membro ed inoltre restano valide, per un periodo transitorio, alcune autorizzazioni e prove di origine emesse in base alla precedente normativa del nuovo Stato membro.

Anche le misure doganali transitorie indicate nel citato documento ricalcano, sostanzialmente, quanto già previsto in occasione delle adesioni dei nuovi Stati membri avvenute nel 2004 e nel 2007.

Si richiamano, pertanto, i chiarimenti forniti nella circolare n. 21/D del 7 aprile 2004 e nella nota prot. 3393 del 27 dicembre 2006, fornendo ulteriori precisazioni anche con riferimento all’intervenuta evoluzione normativa.

In relazione alla prova dello status UE e riguardo l’origine delle merci, l’Agenzia precisa quanto segue.

La prova dell’origine preferenziale rilasciata prima della data di adesione, ai sensi dell’accordo di associazione e stabilizzazione (SAA) fra le Comunità Europee e gli Stati membri da una parte e la Repubblica di Croazia dall’altra sarà accettata come prova dello status UE e non come prova di origine nell’Unione allargata dopo l’adesione, se le merci si trovano alla data di adesione, in temporanea custodia, zona franca o deposito franco, transito, deposito doganale, perfezionamento attivo (sistema sospensivo), trasformazione sotto controllo doganale, importazione temporanea o perfezionamento passivo, o sono state dichiarate e svincolate per l’esportazione e sono in trasporto all’interno dell’Unione allargata.

Questo significa che se la prova dell’origine preferenziale riguardante le suddette merci viene presentata alle autorità doganali dopo l’adesione e le merci sono dichiarate per l’immissione in libera pratica all’interno dell’Unione allargata, esse non sono soggette a dazi doganali.

La conseguenza, in altri termini, non è l’applicazione di un’aliquota preferenziale di dazio ma la non applicazione di dazi doganali sulla base della prova dello status UE.

Inoltre, la prova di origine preferenziale rilasciata da Paesi terzi, nel contesto di un accordo preferenziale concluso dalla Croazia con tali Paesi terzi, sarà accettata in Croazia ai fini della preferenza daziaria in taluni casi specifici richiamati nel documento TAXUD/A2/SPE/2013/058.

Nell’ambito dei rapporti con la Turchia continuano ad applicarsi i medesimi principi già affermati in occasione delle precedenti adesioni dei nuovi Stati membri avvenute nel 2004 e nel 2007.

In materia di regimi doganali economici, viene invce precisato che i regimi sospensivi iniziati prima dell’adesione e non ancora appurati alla data di adesione devono essere conclusi in Croazia secondo le regole previste dalla normativa dell’Unione. Per le merci vincolate ad un regime doganale economico che viene appurato dopo l’adesione, è necessario comprovare lo status UE dei prodotti.

Nell’ipotesi in cui all’atto dell’appuramento di un regime doganale economico, sorga un debito doganale questo deve essere determinato nel caso del regime di perfezionamento attivo (art.121 CDC) e dell’ammissione temporanea (art.144 CDC) secondo la natura delle merci importate, la classificazione tariffaria e relativa aliquota daziaria, il valore ai fini doganali, l’origine e la quantità previsti al tempo in cui le merci sono state vincolate al regime e se tale vincolo è avvenuto prima dell’adesione tenendo conto della normativa doganale croata.

All’atto dell’appuramento di merci vincolate al regime di deposito doganale, l’ammontare del debito doganale sarà determinato secondo la natura delle merci importate, la classificazione tariffaria, la quantità, il valore ai fini doganali e l’origine delle merci previsti al tempo in cui le merci sono state vincolate al regime e se tale vincolo è avvenuto prima dell’adesione tenendo conto della normativa doganale croata. L’aliquota doganale da applicare sarà però quella prevista dalla Tariffa Doganale Comune al tempo in cui il debito sorge cioè all’atto dell’appuramento del regime.

In tutti i casi sopra citati, i dazi doganali riscossi dovranno essere considerati risorse proprie dell’ Unione e su questi dovranno essere calcolati gli interessi compensatori (art. 519 Reg.to CEE 2454/93) a partire dalla data di adesione.

In virtù dell’atto di adesione non sono più necessarie le autorizzazioni ai regimi doganali economici per gli scambi tra gli Stati membri e la Croazia.

Le autorizzazioni di perfezionamento attivo, passivo, trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea, rilasciate dall’Amministrazione doganale croata prima dell’adesione rimarranno valide per un anno al massimo dopo la data di adesione (se non ancora scadute), con l’obbligo però di conformare le modalità di applicazione di tali autorizzazioni alla normativa dell’Unione dalla data di adesione.

Per quanto attiene alla contabilizzazione, recupero a posteriori, rimborso e sgravio dei dazi all’importazione, dal 1° luglio 2013 tali procedure sono effettuate alle condizioni stabilite dagli articoli da 201 a 242 del CDC.

Qualora il nuovo Stato membro debba procedere a recuperi e/o rettifiche a rimborsi o a sgravi di dazi relativamente ad obbligazioni doganali insorte prima del 1° luglio 2013, lo stesso procede conformemente alla legislazione nazionale vigente prima della adesione, tenendo anche conto dell’eventuale diverso limite di tempo previsto per il recupero.

In ordine alle informazioni vincolanti in materia di tariffa (ITV) e di origine (IVO), l’Atto di adesione non prevede misure transitorie. Di conseguenza, per la Croazia, dette informazioni, rilasciate sulla base della legislazione nazionale vigente prima dell’adesione, cessano di avere carattere giuridicamente vincolante a decorrere dal 1° luglio 2013. Sempre a partire da detta data, la Croazia può, in base all’art.12 del CDC, rilasciare informazioni vincolanti sia in materia tariffaria che in materia di origine, valide nell’Unione allargata. Per i vecchi Stati membri, le rispettive informazioni vincolanti diventano applicabili in Croazia a decorrere dalla data di adesione. Tuttavia, nel caso in cui vengano utilizzate componenti o manodopera della Croazia per la produzione di merci per le quali sono state fornite informazioni vincolanti in materia di origine, è necessario modificare tali informazioni tenendo conto del nuovo contesto dell’Unione Europea.

Nella parte III (disposizioni permanenti dell’atto di adesione) del documento in esame, è inserito il punto 7 riguardante la dichiarazione sommaria d’entrata e la dichiarazione sommaria d’uscita relative al “corridoio Neum”.

In particolare, nel documento è evidenziato che l’art. 43 dell’atto di adesione, nel prevedere la deroga relativa all’invio della dichiarazione sommaria di uscita e di entrata per i beni UE che escono dal territorio croato per attraversare il corridoio di Neum e per quei beni UE che rientrano nel territorio della Croazia dopo avere attraversato il corridoio di Neum, demanda al Consiglio UE la definizione delle condizioni per l’applicazione della deroga.

Al riguardo si evidenzia che in data 25 maggio 2013 è stato pubblicato nella G.U.C.E. n.L 139 il Regolamento del Consiglio (EU) n. 479/2013 del 13 maggio 2013 recante le condizioni sopracitate.

Una parte rilevante del documento, particolarmente utile per l’attività degli uffici, è costituita dalla parte IV (alcuni esempi pratici) dove vengono rappresentati i casi di merci provenienti dalla Croazia e vincolate a regimi sospensivi negli Stati membri prima dell’adesione per le quali devono essere applicate le misure transitorie sopra citate per l’appuramento degli stessi.

Sempre nella parte IV del documento è stato previsto inoltre un apposito paragrafo (n.3) riguardante le modalità di appuramento da seguire per le imbarcazioni vincolate al regime di ammissione temporanea in Croazia, con indicazioni soprattutto per la parte riguardante il pagamento dell’IVA o la presentazione della prova dell’avvenuto pagamento all’atto dell’immissione in libera pratica delle stesse.

Al documento sono infine annesse due note informative: l’una relativa all’IVA, l’altra alla connessione con le procedure accise.

Con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, nell’allegato 1 sono riportate le disposizioni della Direttiva del Consiglio 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto aventi ad oggetto la disciplina delle “Misure transitorie applicabili nel contesto dell’adesione all’Unione europea” – articoli da 405 a 410 – e che, pertanto, trovano applicazione anche nel contesto in esame riferito all’adesione all’Unione europea, dal 1° luglio 2013, della Croazia. 8

Rispetto alle menzionate disposizioni, i Servizi della Commissione europea hanno elaborato le conclusioni di seguito descritte.

Qualora un bene sia vincolato ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all’importazione o ad uno dei regimi o delle situazioni di cui all’art. 156 della Direttiva 2006/112/CE (custodia temporanea, zona franca o deposito franco, deposito doganale, perfezionamento attivo) o ad un regime di transito, le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato vincolato ad uno dei suddetti regimi o situazioni continuano ad essere applicate, anche dopo il 1° luglio 2013, fino al momento dello svincolo (artt. 406 e 407).

In linea di principio, pertanto, lo svincolo del bene da uno dei suddetti regimi o situazioni analoghe è operazione assimilata all’importazione e l’importazione si considera effettuata e, di conseguenza, l’IVA è dovuta nello Stato membro nel cui territorio il bene viene svincolato dal regime o dalla situazione al quale era stato vincolato prima della data di adesione (artt. 408 e 409).

Inoltre, in deroga all’art. 71 della Direttiva 2006/112/CE, l’importazione è effettuata senza dar luogo al fatto generatore dell’imposta in presenza delle seguenti condizioni (art. 410):

a) il bene importato è spedito o trasportato fuori dell’Unione allargata;

b) il bene importato ai sensi dell’articolo 408, paragrafo 1, lettera a) è diverso da un mezzo di trasporto ed è rispedito o trasportato nello Stato membro a partire dal quale era stato esportato avendo come destinatario la persona che l’aveva esportato;

c) il bene importato ai sensi dell’articolo 408, paragrafo 1, lettera a) è un mezzo di trasporto che era stato acquistato o importato, prima della data di adesione, alle condizioni generali di imposizione del mercato interno del nuovo Stato membro o di uno degli Stati membri dell’Unione, o non aveva beneficiato, in ragione della sua esportazione, di un’esenzione o di un rimborso dell’IVA.

In particolare, la suddetta ultima condizione si reputa soddisfatta nei casi seguenti:

1. quando il termine tra la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto e la data di adesione all’Unione europea supera gli otto anni;

2. quando l’importo dell’imposta che sarebbe dovuta in ragione dell’importazione è insignificante.

Nell’allegato 2 al documento informativo comunitario, sono riportate le misure doganali transitorie riguardanti le procedure applicabili ai prodotti sottoposti ad accisa; il documento presenta indicazioni analoghe a quelle adottate in occasione dell’adesione di nuovi Stati membri avvenute nel 2004 e nel 2007, opportunamente aggiornate per tener conto della direttiva 2008/118/CE intervenuta successivamente alle precedenti adesioni e che reca il regime generale delle accise recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 48 del 2010 modificativo del testo unico accise approvato con Lgs n.504 del 1995.

A tale proposito, si evidenzia che le misure transitorie ed i principi essenziali evidenziati con riferimento al settore doganale si applicano anche alla circolazione dei citati prodotti in regime sospensivo di accisa durante la fase di transizione.

Sulla base delle indicazioni contenute nel documento, si forniscono le seguenti precisazioni.

I prodotti che hanno iniziato a circolare e che sono giunti all’ufficio doganale di uscita dall’Unione Europea prima del 1° luglio 2013 e sono vincolati ad un regime doganale sospensivo alla data di adesione, continuano ad essere sottoposti a tale regime fino all’appuramento nell’Unione Europea allargata. L’accisa resta sospesa in virtù del regime doganale per tutta la durata di vincolo al regime e, successivamente allo svincolo dei prodotti in uno Stato membro per l’ immissione in libera pratica, se tali prodotti dovranno essere consegnati in regime di sospensione d’accisa ad un deposito fiscale o ad altro soggetto autorizzato alla ricezione in regime sospensivo, troveranno applicazione le procedure per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo.

Le regole appena sopra richiamate si applicano in caso di vincolo della merce -sottoposta ad accisa – ad uno dei regimi doganali sospensivi e non si applicano invece alla combinazione dell’utilizzo dei sistemi EMCS e ECS, previsti rispettivamente per il controllo informatizzato delle movimentazioni in sospensione di accisa e delle procedure di esportazione. In tale eventualità, saranno stati presentati sia una dichiarazione di esportazione all’ufficio di esportazione secondo le regole del sistema ECS che un documento amministrativo elettronico e-AD secondo le regole del sistema EMCS .

Se le merci escono dall’Unione prima del 1° luglio 2013, la circolazione in regime di sospensione di accisa con l’e-AD si conclude a seguito dell’uscita della merce dal territorio dell’Unione e quindi sulla base della conclusione della procedura di esportazione. Come noto, tale circostanza è attestata dalla nota di esportazione che l’ufficio doganale di esportazione compila sulla base del “visto” (ora visto uscire informatizzato) dell’Ufficio doganale di uscita di cui all’articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/1993.

Se i prodotti sono stati spediti, in sospensione da accisa, da uno Stato membro per l’esportazione in Croazia, ma non raggiungono l’Ufficio doganale di uscita prima del 1° luglio 2013, si troveranno ad essere soggetti alle disposizioni della direttiva 2008/118/CE sopracitata. L’operazione di esportazione dovrebbe essere invalidata e, in ogni caso, lo speditore dovrebbe operare un cambio di destinazione per l’indicazione degli elementi identificativi del destinatario croato abilitato a ricevere in regime sospensivo ovvero procedere alla reintroduzione nel deposito mittente. A tal fine, si richiamano le procedure in uso per l’effettuazione del cambio di destinazione di un e-AD nel sistema EMCS.

Si ritiene, infine, utile far presente che dal 1° luglio 2013 vengono eliminati i controlli e le formalità per i bagagli a mano e per quelli registrati delle persone che effettuano voli o traversate marittime tra il nuovo Paese aderente e quelli dell’Unione Europea.

In relazione a quanto precede, devono essere avviate le opportune iniziative per riorganizzare le procedure di settore e il servizio passeggeri delle strutture portuali ed aeroportuali in modo da gestire il traffico da e verso il nuovo Stato membro come traffico dell’Unione Europea.

Allegati:Agenzia Dogane – Crcolari – 11D – 25062013