Con la nota informativa (2013/C 151/10), la Commissione europea rende noto che gli allegati da II. ter a II. septies del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 1232/2011 del Consiglio, dispongono che ogni esportatore che si avvalga di un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione (AGEU) deve notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito del primo uso dell’autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione, oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall’autorità competente interessata, prima del primo uso di tale autorizzazione. Gli allegati da II.ter a II.septies del regolamento (CE) n. 428/2009 stabiliscono inoltre che gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per il primo uso delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione dal n. EU002 al n. EU006. Inoltre, essi prevedono la possibilità che gli Stati membri impongano altri requisiti, come la registrazione degli esportatori e requisiti in materia di notifica. Le informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione sono soggette a pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. La nota in commento fornisce in forma tabellare un quadro dei provvedimenti presi dagli Stati membri e notificati alla Commissione.
Allegati: Consiglio d’ Europa – Regolamenti – 428 – Nota Informativa – 30052013