Con la Circolare N. 8/D dell’8 maggio 2013, l’Agenzia delle Dogane precisa la portata delle disposizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2913/1992 (CDC) e degli artt. 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2454/1993 (DAC), a proposito dell’istituto dell’IVO (“informazione vincolante in materia di origine”), rilevante facilitazione per gli operatori economici. L’IVO, al pari delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV), offre un notevole grado di pianificazione, messa in sicurezza e trasparenza delle operazioni commerciali di importazione e di esportazione. Essa ed è vincolante per tutte le amministrazioni doganali dell’Unione europea per un periodo di tre anni dalla data del suo rilascio, a condizione che le merci importate o esportate e le circostanze che disciplinano l’acquisizione dell’origine corrispondano sotto tutti gli aspetti con quanto descritto nell’informazione. A differenza delle ITV, l’IVO non ha formato oggetto da parte delle istituzioni dell’UE di analoghe misure di armonizzazione comunitaria (es. adozione di un modello unico di domanda, banca dati unica, ecc.).

L’istituto in parola ha registrato un interesse via via crescente da parte della comunità degli operatori economici e si è avuto modo di rilevare che pervengono diverse richieste di IVO, redatte secondo modelli disparati, sia direttamente da parte di taluni operatori commerciali che da parte delle strutture territoriali dell’Agenzia delle Dogane, talora carenti dei necessari elementi di informazione ex art. 6 delle DAC. Poiché sprovviste di adeguata istruttoria e documentazione di supporto, sono risultati necessari supplementi di indagine presso gli operatori interessati, con allungamento dei tempi di trattazione delle stesse.

L’Agenzia precisa inoltre che ai sensi dell’articolo 20 del codice doganale aggiornato (regolamento (CE) n. 450/2008), la richiesta di IVO (o di ITV) “è respinta (…): a) qualora sia fatta o sia già stata fatta, presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario di una decisione relativa alle stesse merci e, con riferimento alle decisioni IVO, alle stesse condizioni che determinano l’acquisizione dell’origine; b) qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione ITV o IVO o a un qualsiasi uso previsto di una procedura doganale.”

Ne è derivata, pertanto, in applicazione del principio di sussidiarietà verso il basso, l’esigenza di disciplinare la procedura per le richieste ed il rilascio delle IVO.

Ciò premesso, nel perseguimento degli obiettivi di miglioramento del servizio e di semplificazione delle procedure amministrative, in analogia a quanto già operato con le ITV, la circolare in oggetto dispone che d’ora in avanti tutte le richieste di IVO siano redatte secondo l’allegato modello di richiesta e contengano obbligatoriamente gli elementi informativi di seguito descritti.

Per quanto riguarda il contenuto minimo essenziale della richiesta di IVO, la circolare spiega che l’operatore deve obbligatoriamente compilare sempre le caselle con il numero evidenziato in neretto nel modello allegato di richiesta. Le altre caselle – nn.1.2, 7.2, 7.4, 8, 9 e 10 – vanno compilate solo a seconda della singola fattispecie di IVO richiesta.

1. Nome o ragione sociale e indirizzo del richiedente. Il richiedente dell’IVO è considerato l’interlocutore privilegiato ai fini dell’IVO stessa. Può trattarsi di una società importatrice o esportatrice come di un intermediario (spedizioniere autorizzato, transitario) che agisca per conto di un suo cliente.

1.1 Numero di partita IVA del richiedente. Se il richiedente è residente in un altro Stato dell’UE, il codice di identificazione deve essere preceduto dal codice alfabetico a due caratteri ai fini del rilevamento nel sistema VIES (sistema elettronico dell’Unione europea di scambio dati sull’IVA). Se il richiedente non è residente in uno Stato membro dell’UE la richiesta non può essere accettata.

1.2 Recapiti del punto di contatto. Si tratta del nominativo, indirizzo postale completo di CAP, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica presso il quale si intende ricevere le eventuali comunicazioni interlocutorie per l’istruzione e la formazione del fascicolo da parte dell’Ufficio territoriale e di quello centrale (Ufficio per l’Applicazione dei Tributi Doganali) dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, competenti all’istruzione e al rilascio dell’IVO.

2. Nome o ragione sociale e indirizzo del t it olar e dell ’IV O . Ai sensi dell’art. 5 delle DAC è “la persona a nome della quale l’informazione vincolante viene fornita”. Trattasi, quindi, della persona fisica o giuridica che può esibire sulle proprie merci l’IVO rilasciata dall’Agenzia presso tutte le amministrazioni doganali dell’UE.

2.1 Numer o di part it a IV A del t it olare del l’ IV O . Se il titolare è residente in un altro Stato dell’UE, il codice di identificazione deve essere preceduto dal codice alfabetico a due caratteri ai fini del rilevamento nel sistema VIES (sistema elettronico dell’Unione europea di scambio dati sull’IVA). Se il richiedente non è residente in uno Stato membro dell’UE la domanda non può essere accettata.

3. Paese di origine dichiarata dal richiedente. Va indicato il paese di origine che il richiedente ritiene di poter attribuire alle merci.

3.1 Tipo di origine (non preferenziale o preferenziale) per la qual e l’IVO è richiesta. Va indicato l’uno (non preferenziale) o l’altro (preferenziale) tipo di origine da certificare preventivamente in funzione dell’obiettivo perseguito dal titolare delle merci (ad es., etichettatura nel primo caso – origine non preferenziale – o abbattimento dei diritti doganali nel secondo – origine preferenziale). Qualora uno stesso titolare intenda avvalersi di informazioni vincolanti relative a entrambe le tipologie di origine (non preferenziale e preferenziale) per lo stesso tipo di merce, dovrà presentare due distinte richieste di IVO. Tale distinzione è infatti tassativa solo a voler considerare che, mentre una stessa merce possiede necessariamente un’origine non preferenziale (o “di diritto comune” – erga omnes), solo sussistendo determinate condizioni può beneficiare anche di un’origine preferenziale.

Nell’interloquire con i singoli richiedenti, le Direzioni e gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane fdovranno evidenziare che:

3.1 a) l’origine non preferenziale è sufficiente per

– l’applicazione della politica commerciale comune dell’Unione europea (dazi antidumping, contingenti e sospensioni tariffarie) nonché

– l’etichettatura dell’origine (cd. “made in”)

Nella circolare sono riportati alcuni esempi.

3.1 b) l’origine preferenziale è necessaria per

– beneficiare di dazi ridotti o nulli all’entrata nell’UE o all’entrata nel paese sottoscrittore con l’UE di un accordo di libero scambio

Nella circolare sono riportati alcuni esempi.

3.2 Tipo di regime doganale associato alla richiesta di IVO. Il rilascio dell’IVO deve essere connesso a un’operazione economicamente giustificata dell’operatore. Questi deve pertanto indicare se l’IVO sarà utilizzata ai fini dell’importazione o dell’esportazione. E’ bene inoltre ricordare che l’esistenza di un’IVO non dispensa dall’obbligo di fornire la prova dell’origine, a fini non preferenziali (certificato di origine universale) o preferenziali (EUR.1, modulo A, dichiarazione su fattura, ecc.). In tema di regole preferenziali, per esempio, l’IVO non vincola i paesi terzi (partner dell’UE) con i quali si realizza l’interscambio ai sensi del relativo FTA e dell’allegato protocollo di origine.

4. Denominazione commerciale della merce. Va indicato il nome del prodotto finito tal quale apparirà sui documenti legati alla sua commercializzazione tenendo presente che l’IVO richiesta si applica per un solo prodotto determinato nella domanda. Per più tipi diversi di IVO devono di norma essere depositate più domande separate.

5. Quadro giuridico (accordi, convenzioni, decisioni, regolamenti). E’ importante che sia il richiedente ad indicare i testi giuridici determinanti l’origine non preferenziale o preferenziale della merce.

Mentre, infatti, l’origine non preferenziale di una merce è definita agli artt. da 22 a 26 del CDC e le relative regole di origine (r.o.) sono determinate dalle DAC agli artt. da 36 a 38 e negli allegati 9 e 10 per i prodotti tessili, all’art.39 e negli all. 9 e 11 per i prodotti diversi da quelli tessili,

l’origine preferenziale, pur definita all’art.27 del CDC, è, invece, determinata:

– da un rilevante numero di protocolli relativi alla definizione di “prodotti originari” allegati ai vari accordi di libero scambio, associazione, cooperazione;

– dagli artt. da 66 a 89 e nell’all.13bis delle DAC, qualora si tratti di prodotti originari di paesi beneficiari del SPG;

– dagli artt. da 98 a 108 e negli all. 14 e 15 delle DAC per le merci originarie di alcuni paesi e territori beneficiari di misure tariffarie preferenziali accordate unilateralmente dall’UE (attualmente ad es. Kosovo e Moldova).

6. Parere motivato del richiedente sulla/e regola/e di origine applicabile/i (es. cambiamento di posizione tariffaria, valore aggiunto, operazione o trasformazione specifica). Va specificata la regola dell’interamente ottenuto o la regola di trasformazione sostanziale o sufficiente (in caso di origine non preferenziale o preferenziale, rispettivamente) che il richiedente ritiene si debba applicare al prodotto finito affinché questo acquisisca l’origine indicata nella casella.

7. Descrizione della merce e del procedimento che ha conferito il carattere originario. In particolare:

7.1 Classificazione tariffaria della merce nella nomenclatura combinata. Poiché la nomenclatura di un prodotto costituisce un’informazione indispensabile per poter determinare la sua origine, qualora l’operatore non disponga del codice tariffario TARIC completo (a 10 posizioni), è sempre obbligatorio indicare almeno il codice a otto posizioni (NC).

Considerato il carattere integrativo e supplementare delle IVO rispetto alle ITV, qualora l’operatore non conosca la nomenclatura doganale della propria merce, deve essergli sempre consigliato in via interlocutoria di depositare preventivamente all’IVO una richiesta di ITV secondo il modello e le procedure già da tempo standardizzate anche a livello comunitario.

7.3 Riferimento a una ITV esistente. Se l’operatore ha conoscenza dell’esistenza di

una ITV rilasciata nell’UE per una merce identica deve indicare in questa casella:

– il numero di riferimento della ITV;

– la data di rilascio della ITV;

– lo Stato membro dell’UE che ha rilasciato l’ITV;

– la classificazione tariffaria certificata dalla ITV.

7.2 Prezzo franco fabbrica (EXW) della merce. Si tratta di un’informazione indispensabile solo quando la/e regola/e d’origine applicabile/i rimanda/no al valore aggiunto del prodotto finito nell’ultimo paese di trasformazione.

Questa informazione richiede il supporto di un congruo numero di fatture e/o altra valida documentazione commerciale giustificatrice a corredo della richiesta.

7.4 Riferimento alle IV O r i l as ci at e nel l’ U E per merci identiche o similari. Qualora il richiedente sia a conoscenza dell’avvenuto rilascio nell’UE di IVO per merci identiche o similari, deve indicare:

– il numero di riferimento dell’IVO già rilasciata;

– la data di rilascio dell’IVO;

– lo Stato membro dell’UE nel quale è stata rilasciata;

– il tipo e il paese di origine dichiarata nell’IVO già rilasciata.

7.5 Composizione quantitativa e qualitativa della merce. Va riportata ogni informazione relativa alla composizione del prodotto finito. In particolare:

– i principali materiali (materie prime e/o semilavorati) impiegati;

– il paese di origine dei materiali impiegati;

– la posizione tariffaria (SA / NC) dei materiali impiegati;

– il valore (espresso in euro) dei materiali impiegati.

Queste informazioni sono molto importanti, ad esempio, qualora la regola d’origine prescriva il rispetto di una soglia massima di incorporazione di merci terze non originarie. Questa informazione, a seconda dei casi, può richiedere sia in fase istruttoria territoriale che nella successiva valutazione a livello centrale il supporto di analisi dei laboratori dell’Agenzia.

7.6 Descrizione del procedimento che ha conferito il carattere originario alla merce. Per ciascuna fase di lavorazione della merce va indicato:

– le materie prime e/o i semilavorati impiegati;

– il paese di origine dei singoli componenti impiegati;

– la posizione tariffaria (eventualmente anche solo in SA a 6 posizioni) uscente dalla specifica lavorazione;

– il valore aggiunto (anche non comportante il cambiamento di posizione tariffaria).

Queste informazioni permettono, tra l’altro, di dirimere gli eventuali dubbi sulla possibilità che la lavorazione posta in essere costituisca una trasformazione o una lavorazione “più che insufficiente” (una trasformazione insufficiente non permette mai alla merce di acquisire l’origine).

La compilazione della casella è obbligatoria quando si utilizzano prodotti di molteplici diverse origini nella fabbricazione del prodotto finito (eventualmente, ai fini dell’origine preferenziale, per applicare i vari tipi di cumulo dell’origine).

Va comunque rilevato che, a seconda delle regole applicabili, alcune informazioni non sono utili e, dunque, necessarie. Ad esempio, ai fini della determinazione dell’origine preferenziale di camicie fabbricate in Italia con tessuti confezionati in Romania da fili di origine cinese e destinate all’esportazione in Svizzera, l’accordo UE-Svizzera prevede che, al fine di ottenere l’origine preferenziale UE (che nell’accordo è il paese di trasformazione), la camicia sia fabbricata a partire semplicemente dai “fili”. Nella fattispecie la condizione è rispettata poiché la confezione è realizzata già nella sua integralità nell’UE, ancorché a partire da fili cinesi i quali, di conseguenza, non necessitano di informazioni sulla loro fase di produzione e sul rispetto delle r.o. loro afferenti.

7.7 Al tr e inf or mazi oni cir ca i l pr ocedi ment o confer ente l ’ or i gi ne . Se il richiedente dispone di altre informazioni circa il procedimento che ha conferito il carattere originario può utilizzare uno o più fogli (in allegato alla richiesta), numerandoli.

8. Campionatura di supporto. Il richiedente deve indicare:

– se la domanda è accompagnata o meno da campioni ad uso analisi di laboratorio;

– se ne richiede o meno la restituzione dopo l’uso.

9. Documentazione di supporto. Il richiedente deve indicare:

– se la domanda è accompagnata o meno da fotografie, pieghevoli, piani, cataloghi, fatture, buoni d’ordine o altro tipo di documentazione commerciale;

– se ne richiede o meno la restituzione dopo l’uso;

– l’impegno a eventualmente fornire su richiesta dell’Ufficio delle dogane istruente una traduzione in lingua italiana della documentazione fornita.

10. Informazioni supplementari. Va indicata ogni altra informazione reputata utile non fornita nelle altre caselle.

11. Sottoscrizione

E’ il richiedente che, indicando anche luogo e data, firma la domanda di IVO anche se questa è presentata per conto di una terza persona (il titolare dell’IVO di cui alla casella 2). 12

– Il richiedente sottoscrive inoltre l’impegno a certificare che i dati figuranti nella domanda sono esatti e rappresentano la totalità delle informazioni in suo possesso; nonché

– l’accettazione espressa a che le informazioni siano registrate in una banca dati della Commissione europea.

Per consentire all’autorità istruente la valutazione dell’istanza ai sensi del successivo punto II.5, il richiedente formulerà alla casella 11 del modello di richiesta allegato, prima della sottoscrizione, la seguente dichiarazione:

“Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 29.11.2000, n. 445 dichiara di essere nel pieno esercizio dei propri diritti e di non essere in stato di fallimento né di essere sottoposto a procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata, straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa e di non effettuare nell’ambito della suddetta autorizzazione operazioni concernenti le merci escluse previste dall’art. 3, comma 2, della Determinazione Direttoriale 14.12.2010 sulle autorizzazioni alle procedure semplificate e operazioni oggetto di vincoli e restrizioni previste dalla normativa vigente, nonché di deroga previste nei regolamenti CE relativi a misure restrittive nei confronti di taluni Paesi terzi”.

II. Procedimento

II.1 Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) delle DAC, nonché del regolamento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane prot. n.18612/RI del 1° luglio

2010 per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della stessa Agenzia, l’informazione vincolante in materia di origine deve essere notificata al richiedente “entro un termine di 150 giorni dalla data di accettazione della domanda”.

II.2 Giova precisare che, come premesso dalle stesse DAC all’art. 6, comma 4, tale termine decorre dal momento in cui le autorità doganali avranno a disposizione tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare; al termine della fase preliminare di valutazione sommaria dell’accettabilità della richiesta, di cui al successivo par. II.5, esse notificano al richiedente il suo ricevimento e la data dalla quale detto termine inizia a decorrere.

II.3 In applicazione di tale disposizione non potranno essere più accettate richieste di IVO presentate direttamente all’Agenzia delle Dogane. Le medesime dovranno obbligatoriamente essere presentate in via esclusiva all’Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione al luogo in cui il richiedente tiene la contabilità principale.

II. 4 Dal momento in cui l’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia dispone di tutti gli elementi necessari per il rilascio dell’informazione, decorre un termine massimo di 30 giorni per la redazione e la trasmissione all’Agenzia delle Dogane del fascicolo di istruttoria formato. E’ evidente, ma non superfluo, sottolineare che le richieste già esaurientemente compilate e corredate di soddisfacente documentazione di supporto dall’operatore potranno essere trasmesse in un arco temporale più breve abbreviando il tempo complessivo del procedimento di rilascio. Viceversa, qualora l’Ufficio riscontri come non sussistente o allegato un documento necessario all’istruzione della pratica, comunicherà l’improcedibilità della richiesta invitando l’istante a volerla integrare nelle parti e con i documenti necessari entro un congruo termine, interruttivo dei 30 giorni, che, si ribadisce il contenuto di cui al par. II.2 della circolare, cominciano a decorrere da quando la richiesta è completa in tutti i suoi elementi.

II.5 Considerati i rilevanti riflessi economico-normativi che la certificazione triennale europea richiesta con l’IVO viene di fatto a comportare, in analogia a quanto disposto con Determinazione Direttoriale 14 dicembre 2010 sul rilascio delle autorizzazioni alle procedure semplificate (di domiciliazione, in particolare) deve essere introdotta una fase preliminare di 5 gg. lavorativi, necessari alla valutazione sommaria della completezza e dell’accettabilità della richiesta di IVO.

La richiesta di IVO, pertanto, non può essere accettata se:

– non è conforme all’allegato modello di richiesta;

– il richiedente è stato condannato per un reato grave connesso alla sua attività economica;

– il richiedente, nel momento in cui presenta la richiesta, è oggetto di una procedura fallimentare.

– le merci dichiarate nella richiesta siano quelle escluse ai sensi dell’art. 3, comma 2, della predetta Determinazione Direttoriale del 14 dicembre 2010 (armi, stupefacenti, oggetti d’antiquariato, esemplari di fauna e flora protetta, materiale radioattivo, ecc.).

II.6 Al termine della fase preliminare di cui al par. precedente, l’Ufficio istruttore della richiesta territorialmente competente deve alternativamente:

– notificare al richiedente ai sensi del precedente par. II.2 il ricevimento della richiesta e la data dalla quale il termine del procedimento inizia a decorrere;

– comunicare al richiedente i motivi per i quali ai sensi dei precedenti punti la richiesta viene considerata improcedibile fissando al contempo, in caso di integrabilità della stessa, un congruo termine per l’integrazione della richiesta nelle parti e con i documenti necessari;

– inoltrare la richiesta ad un diverso Ufficio reputato territorialmente competente ai sensi del precedente par. II.3, informandone contestualmente il richiedente.

II.7 Dalla data di ricezione della nota di trasmissione e del fascicolo di cui al precedente par. II.4, questa amministrazione centrale provvederà a valutare la richiesta, coordinarla con le eventuali analoghe richieste pervenute da altri uffici territoriali, interpellare se del caso gli organi consultivi sovra-nazionali e comunitari (o, eventualmente in cooperazione origine, di paesi terzi) sulla corretta interpretazione delle regole di origine di volta in volta applicabili e quindi rilasciare o rifiutare l’informazione vincolante.

II.8 Nel caso questa amministrazione centrale rilasci l’informazione vincolante, provvederà a trasmettere per posta ordinaria, per l’ulteriore notifica al richiedente nel rispetto del termine complessivo di 150 giorni dalla data di accettazione della domanda, ex art. 7, punto 1, lett. b) del DAC, l’originale e n. 2 copie conformi all’originale dell’IVO, datata e rilasciata per l’importazione o per l’esportazione, per l’origine non preferenziale o preferenziale delle merci di cui trattasi. Al momento della ricezione, l’Ufficio territorialmente competente:

– consegnerà al richiedente l’originale dell’IVO (di cui all’allegato modello);

– restituirà all’Agenzia delle Dogane una copia conforme dell’IVO, sulla quale avrà provveduto a riportare, nella facciata posteriore dell’ultima pagina, le attestazioni di avvenuta consegna;

– tratterrà agli atti l’altra copia conforme dell’IVO.

II.9 Avverso l’IVO è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma, mediante notifica con le modalità di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 546/92, all’Agenzia delle Dogane – Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso – Via M. Carucci, 71 – 00143 Roma, entro il termine perentorio di 60 gg. dall’avvenuta notifica. Entro 30 gg. dalla notifica del ricorso il ricorrente, ai sensi dell’art. 22 del citato D. Lgs. n. 546/92, dovrà provvedere al deposito del ricorso medesimo presso la segreteria della Commissione tributaria adita, a pena di inammissibilità. In allegato alla circolare viene fornito l’elenco aggiornato delle autorità designate dagli Stati membri a ricevere richiesta di, o a emettere, informazioni vincolanti in materia di origine, pubblicato ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 12 / 97, nel caso di inoltro della richiesta presso le menzionate autorità.

Allegati: Agenzia Dogane – Crcolari – 8D – 8052013,  Agenzia Dogane – Crcolari – 8D – 8052013 – Allegato 1Agenzia Dogane – Crcolari – 8D – 8052013 – Allegato 2Agenzia Dogane – Crcolari – 8D – 8052013 – Allegato 3