Con due appositi comunicati del 27 settembre 2012, l’Agenzia delle Dogane informa che, per le importazioni di determinati prodotti di acciaio originari della Repubblica del Kazakhstan, con decorrenza 15 settembre 2012, il certificato di origine da indicare nel campo 44 del DAU è il seguente:

U066 “Certificato di origine per certi prodotti siderurgici originari del Kazakhstan, come definiti nell’art. 2 del Regolamento 1340/2008”. Il certificato in questione sostituisce il precedente U003. Tutte le altre modalità di compilazione della casella 44 del DAU sono invariate. L’altro comunicato riguarda Federazione Russa. A seguito della sua adesione della all’Organizzazione Mondiale del Commercio (22/8/2012), il Reg. (CE) n. 1342/2007, che prevedeva per alcuni prodotti siderurgici originari di tale Paese dei limiti quantitativi, è stato abrogato dal Reg. (UE) n. 529/2012. Dal 22/08/2012 è comunque prevista una vigilanza comunitaria preventiva, disposta dal Reg. (CE) 76/2002 e successive modifiche e proroghe.

I documenti di vigilanza rilasciati dalle competenti Autorità degli Stati membri sono validi in tutta l’Unione.

Allegati: Agenzia Dogane – 2012 – Comunicati – 27102012 Agenzia Dogane – 2012 – Comunicati – 27102012 – 2