Con la nota prot. 96831/RU dell’8 agosto 2012, l’Agenzia delle Dogane informa della pubblicazione, da parte della Commissione europea, di una riveduta dell’avviso agli importatori per le importazioni da Israele nell’UE (GU C 232 del 3.8.2012).

Il 25 gennaio 2005 era infatti stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE un avviso con cui veniva ricordato che i prodotti fabbricati negli insediamenti israeliani situati nei territori sotto il controllo dell’amministrazione israeliana dal giugno 1967 non sono ammessi a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale nell’ambito dell’accordo di associazione UE-Israele. Ai sensi dell’accordo tecnico di attuazione del protocollo 4 sulle regole di origine del citato accordo di associazione, il codice postale e il nome della città, del villaggio o della zona industriale in cui ha avuto luogo la produzione o trasformazione sufficiente (ai fini dell’origine preferenziale) di un bene, deve essere indicato su tutte le prove di origine preferenziale rilasciate o compilate in Israele ai fini dell’esportazione verso l’UE. A tale proposito l’avviso del 2005 informava che «tutte le dichiarazioni su fattura e tutti i certificati di circolazione EUR.1 emessi in Israele devono recare il codice postale e il nome della città, del paese o della zona industriale in cui ha avuto luogo la produzione che determina l’origine del prodotto». Le prove di origine non recanti le menzionate informazioni, considerate come compilate in difformità delle disposizioni vigenti, devono essere pertanto respinte per motivi tecnici. Il respingimento non impedisce tuttavia la presentazione di una prova di origine a posteriori contenente le informazioni mancanti.

Nel caso in cui dalla verifica dei codici di avviamento postale che appaiono sulle prove di origine israeliane risulti che la località in cui ha avuto luogo la produzione che determina l’origine sia situata al di là dei confini israeliani ante-1967, le autorità degli Stati membri dell’UE devono rifiutare il trattamento tariffario preferenziale e procedere al recupero dei dazi doganali, senza dover attivare le misure di cooperazione amministrativa (procedura di controllo a posteriori delle prove dell’origine).

Secondo quanto chiarito dalla Commissione, la principale modifica introdotta dalla versione riveduta dell’avviso agli importatori, consiste nel rendere pubblico l’elenco dei codici postali dei luoghi non ammissibili al trattamento preferenziale, elenco che la Commissione aveva fino ad ora riservato alle autorità degli Stati membri.

Gli operatori sono pertanto invitati, prima di presentare una dichiarazione in dogana per l’immissione di merci in libera pratica a sostegno della quale intendono fornire la prova dell’origine preferenziale rilasciata o compilata in Israele, a consultare l’elenco dei codici postali dei luoghi non ammissibili (“list of non-eligible locations”), nella versione inglese / internazionale, e a leggere l’«avviso importante» (“important notice”), selezionando la lingua preferita.

Allegati:Agenzia Dogane – Nota – 96831RU – 8082012