Con la nota prot. 78736/RU del 22 giugno 2012, l’Agenzia delle Dogane, nel richiamare la circolare 22/D del 26 novembre 2009, informa che il servizio di sdoganamento telematico per le operazioni in procedura domiciliata è disponibile H23 presso gli uffici che assicurano un’operatività estesa alle 24 ore. Presso i rimanenti uffici, il servizio è disponibile dall’orario di apertura sino all’ora in cui termina l’operatività dell’ufficio controlli, anticipata di un numero di minuti pari a quelli del tempo di intervento – registrato sugli archivi di AIDA – relativo al luogo autorizzato indicato nella dichiarazione.
A partire dal 3 luglio 2012, tuttavia, i soggetti che hanno ottenuto il rilascio della certificazione AEO, potranno beneficiare del servizio di sdoganamento telematico in procedura domiciliata per le operazioni di esportazione e di esportazione abbinata a transito tutti i giorni dalle 1.00 alle 24.00. Quest’eccezione è stata introdota in ragione del maggiore grado di affidabilità che l’AEO è in grado di garantire nell’espletamento delle formalità in questione.
L’Agenzia precisa altresì che qualora il sistema disponga un controllo delle merci (esito della dichiarazione “non svincolabile”), le stesse dovranno restare nel luogo autorizzato sino all’intervento del funzionario doganale, di norma effettuato nella fasce orarie e nei giorni di operatività degli uffici di controllo.
In materia di restituzioni all’esportazione, le dichiarazioni relative possono essere trasmesse dai soggetti AEO al di fuori dell’arco temporale di operatività dell’ufficio controlli effettuando il preavviso di cui alla nota 8867/SAISA del 25 gennaio 2011, nel termine ordinario di 24 ore.
Per quanto concerne gli aspetti procedurali per l’esecuzione dei controlli connessi all’ estensione della disponibilità del servizio per i soggetti AEO si rinvia ad un’apposita circolare di prossima emanazione.

Allegati: Agenzia Dogane – Nota – 78736RU – 22062012