A seguito della disamina delle problematiche emerse dall’entrata in vigore dell’EMCS (sistema di monitoraggio, a livello UE, delle movimentazioni di prodotti circolanti in regime di sospensione d’accisa), con particolare riguardo alla codifica dei prodotti movimentati, sono stati individuati una serie di interventi indirizzati all’integrazione tra l’EMCS ed il progetto della telematizzazione delle accise di cui al d.l. n. 262/06. Tali interventi, descritti dalla nota Prot. 92152/RU del 3 ottobre 2011 dell’Agenzia delle Dogane, rientrano in un processo di semplificazione mirato all’utilizzo esclusivo della banca dati TARIC quale fonte di riferimento anche per le procedure del settore accise, in vista delle integrazioni allo studio a livello UE tra ECS e EMCS.

Il primo degli interventi pianificati riguarda l’allineamento delle Tabelle dei prodotti TA13 e TA20 alla TARIC che comporta le seguenti modifiche:

–      inserimento di tutti i codici prodotto presenti nelle tabelle allegate alle Specifiche Comunitarie del progetto EMCS (Appendice B – Lista dei Codici – del FESS v.3.41);

–      impostazione della data di fine validità al 12 dicembre 2011 per tutti i codici con lunghezza inferiore a 8;

–      impostazione della data di inizio validità al 13 ottobre 2011 per tutti i codici con lunghezza superiore a 8;

–      sostituzione e/o inserimento di alcuni CADD.

Con la nota in esame, l’Agenzia delle Dogane comunica pertanto, che dal 10 ottobre 2011 sul suo portale (sezioni “Accise – Telematizzazione delle accise – Settore Prodotti energetici – Tabelle di riferimento” e “Accise – Telematizzazione delle accise – Settore Alcoli – Tabelle di riferimento”), saranno pubblicate le versioni aggiornate delle Tabelle prodotti TA13 e TA20.

Affinché gli operatori dispongano di un congruo periodo di tempo per procedere all’adeguamento dei propri sistemi, i codici prodotto oggetto di modifica (con lunghezza diversa da 8) presentano nella colonna “Fine Validità” la data del 12/12/2011 e sono pertanto utilizzabili fino a tale data, e successivamente per eventuali rettifiche. I corrispondenti nuovi codici a 8 caratteri presentano nella colonna “Inizio Validità” la data del 13/10/2011 e sono pertanto utilizzabili.

Gli operatori sono di conseguenza invitati, prima di procedere all’invio delle movimentazioni, a verificare la coerenza della data di riferimento della movimentazione (campo 3 dei tracciati record) con le date di “Inizio Validità” e “Fine Validità”, onde evitare di incorrere nel codice di errore “80 – Codice prodotto non valido alla data di riferimento della movimentazione”.

L’Agenzia fa altresì èresente che nelle versioni aggiornate delle tabelle TA13 e TA20, i codici prodotto oggetto di modifica/inserimento sono contrassegnati dal valore “X” nella nuova colonna denominata “Modificato”.

Allegati:  Agenzia Dogane – Nota – 92512RU – 3102011