L’ Agenzia delle Dogane, con nota Prot. 6844/RU del 21 gennaio 2011 (vedasi Newsletter CNSD n. 2/2011), aveva fornito le istruzioni relative alla compilazione di specifici campi dei messaggi IE815, IE818 e IE813 la cui errata valorizzazione dà origine alle violazioni delle regole R006 e R007. La stessa nota inoltre definiv le modalità di trattazione della Nota di Ricevimento inerente la telematizzazione.  Con la nota prot.  11388/RU del 31 gennaio 2011, l’Agenzia detta ora ulteriori precisazioni relative alla trattazione della Nota di Ricevimento nella telematizzazione dei dati delle contabilità.

Si ricorda che il progetto EMCS (Excise Movement Control System) di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa di cui alla Decisione 1152/2003/CE prevede la completa automazione della convalida, controllo e delle altre formalità applicabili ai prodotti soggetti ad accisa che circolano in ambito comunitario in regime sospensivo.

La Nota di Ricevimento (messaggio IE818), ha sostituito funzionalmente il “rientro della terza copia” del DAA cartaceo, all‟interno della telematizzazione dei dati delle contabilità.

La nuova disposizione dell’Agenzia delle Dogane chiarisce ora che, in via temporanea, il suddetto flusso potrà essere inviato indicando il tipo documento “DAA” invece che “EAD”. Se la relativa movimentazione di scarico è stata comunicata dall‟operatore mediante un documento di tipo “EAD”, non sarà possibile al sistema informatico effettuare una corrispondenza con la Nota di Ricevimento, e quindi il flusso con tipo richiesta “A”verrebbe scartato generando il tipo errore “60 – Non risultano movimentazioni corrispondenti al documento indicato”. In tale situazione sarà pertanto necessario inviare, temporaneamente, anche le movimentazioni di scarico relative agli e-AD, con tipo documento “DAA”.

Al fine di sanare le movimentazioni in argomento relative al pregresso e, di conseguenza, rendere le contabilità congruenti, si possono inviare le rettifiche per sostituire il tipo documento „EAD‟ con „DAA‟.

Gli Uffici doganali avranno comunque la possibilità di distinguere se il flusso è relativo ad un DAA cartaceo o ad un e-AD elettronico, verificando la presenza dell‟ARC nel “numero documento”, poiché esso è lungo 21 caratteri.

Allegati:  Agenzia Dogane – Nota – 11388RU – 31012011