Con la nota Prot. 46672/RU del 6 aprile 2010 l’Agenzia delle Dogane informa che a partire dal 7 aprile 2010 è entrato in vigore il d.lgs. 23/2009, attuativo della Direttiva del Consiglio 2006/117/Euratom (relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito). Tale provvedimento modifica il d.lgs. 230/1995, estendendo ai prodotti semilavorati metallici importati dai paesi extra UE l’obbligo di sorveglianza radiometrica, obbligo che in precedenza previsto solo con riferimento ai “rottami” metallici (sia ferrosi che non ferrosi). Il controlo radiometrico, avente per fine la rilevazione di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse da determinati materiali, d’ora in poi graverà quindi a carico di tutti coloro che importava a scopo industriale o commerciale, oppure che (sempre a scopo industriale o commerciale), effettuano raccolta, deposito od esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta (art. 157). Non vige invece alcun obbligo di sorveglianza nei confronti di coloro che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto dei prodotti in oggetto.

L’Agenzia delle Dogane richiama in particolare la Circolare del Ministero delle Finanze n. 13 del 22.01.1996, con la quale erano state fornite una serie di istruzioni agli Uffici doganali relative, tra l’altro, alle formalità dichiarative delle merci soggette a sorveglianza radiometrica, considerandola ancora valida ed estendendone l’applicabilità agli importatori dei prodotti semilavorati metallici, i quali dovranno allegare alla dichiarazione doganale un documento dal quale si evinca l’avvenuta effettuazione del controllo radiometrico ed il suo esito. Tale documento potrà essere rilasciato da esperti qualificati iscritti in apposito albo nazionale, fra i quali figurano anche una serie di organismi pubblici abilitati, quali:

  • gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF);
  • l’Istituto Superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro;
  • i Vigili del fuoco;
  • le Strutture regionali competenti per il controllo della radioattività;
  • gli Istituti e dipartimenti di Fisica e delle Università.

Si attendono precisazioni riguardo la tipologia di merci rientranti nella definizione di “prodotti semilavorati metallici” e sui soggetti chiamati a intervenire nel caso in cui l’ufficio doganale ritiene necessario verificare la correttezza di quanto riportato nei documenti attestanti l’avvenuto controllo radiometrico, oppure in caso di assoluta mancanza di tale documentazione.

Allegati: Agenzia Dogane – Nota – 46672RU – 06042010