A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 978/2012, le preferenze tariffarie del regime generale del sistema di preferenze generalizzate (SPG) sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari in un paese beneficiario dell’SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell’Unione provenienti da tale paese beneficiario dell’SPG ecceda le soglie fissate nell’allegato VI di detto regolamento. Il regolamento di esecuzione (UE) 330/2016 della Commissione ha stabilito l’elenco delle sezioni dei prodotti per i quali le preferenze tariffarie sono state sospese dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012, ogni tre anni la Commissione deve riesaminare tale elenco, e adottare un atto di esecuzione al fine di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie.

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/249 rivede pertanto l’Elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie previste all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sono sospese nei confronti di alcuni paesi beneficiari dell’SPG. L’elenco rivisto è applicabile per tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2020.