Con la nota prot. 113873/RU del 18 dicembre 2018, l’Agenzia delle Dogane precisa che il trasferimento di diritti ed obblighi nell’ambito del regime di Uso Finale non comporta più il rilascio di un’ulteriore, distinta autorizzazione al regime di uso finale in capo al cessionario. L’uso finale, come noto, è uno dei regimi speciali regolati dal Codice doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013-CDU), disciplinato dall’art. 210. La finalità di tale procedura è quella di consentire alle merci di essere immesse in libera pratica in esenzione dal dazio o a dazio ridotto in virtù dell’“uso finale” a cui sono destinate. Anche per questo regime si applicano le disposizioni generali del titolo VII, capo I, del CDU – comuni a tutti i regimi speciali – nonché le “norme specifiche in materia” (art.254 CDU, artt. 139, da 171 a 175, 178 e 179 del Reg. (UE) n. 2446/15 – RD e artt. da 260 a 269 del Reg. (UE) n.2447/15 – RE). Ulteriori novità introdotte dal CDU, in materia di uso finale, riguardano il trasferimento dei diritti e degli obblighi (cd. “T.O.R.O.” – “Transfer Of Rights and Obligations”, art. 217) e la circolazione delle merci vincolate a regime (art. 218).

L’Agenzia aveva già diramato, in proposito, istruzioni procedurali con la circolare n.8/D del 19 aprile 2016 e con le note prot. n. 84724 del 10 ottobre 2016 e prot. n.141816/RU del 13 dicembre 2017.

Sotto il profilo procedurale, l’autorizzazione al regime di uso finale (la cui istanza viene riportata in allegato alla nota in commento), va adottata nell’ambito del Sistema delle Decisioni Doganali (CDMS) di cui al Reg. (UE) 2017/2089, che come noto, dal 2 ottobre 2017 è obbligatorio sia per le domande e le autorizzazioni di uso finale che hanno rilevanza in ambito nazionale che per quelle valide in più Stati Membri. In proposito, la circolare 1/D del 30/01/2018, relativa al Sistema delle Decisioni doganali, ha illustrato nel dettaglio l’iter amministrativo del rilascio della decisione.

Ciò premesso, a seguito di recenti indicazioni dei Servizi della Commissione Europea ed alla luce delle Linee Guida sulla procedura in questione (tutt’ora in fase di aggiornamento) consultabili anche dal sito dell’Agenzia, la nota in commento fornisce ulteriori chiarimenti in merito al trasferimento di diritti ed obblighi  nell’ambito del regime di uso finale (nelle 2 varianti: T.O.R.O. parziale e T.O.R.O. totale), volti ad uniformare il “modus operandi” degli uffici doganali su tutto il territorio nazionale.

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della nota.