Le norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell’Unione sono contenute nei regolamenti (UE) 2016/1036 (2) e (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottati nel 1968 e da ultimo modificati sostanzialmente nel 1996, dopo la conclusione dell’Uruguay Round, condotto nel quadro dell’accordo sulle tariffe doganali e il commercio (GATT). Dato che a tali regolamenti sono state apportate diverse modifiche a partire dal 1996, le istituzioni europee hanno ora deciso di codificare detti regolamenti ai fini della chiarezza e della razionalità. 

A seguito di un riesame dei suddetti regolamenti ad opera della Commissione europea, alcune disposizioni degli stessi sono state modificate al fine di migliorarne la trasparenza e la prevedibilità, nonchè al fine di adottare misure efficaci per lottare contro le ritorsioni da parte di paesi terzi, migliorare l’efficacia e l’esecuzione e ottimizzare le procedure di riesame. Inoltre sono state inserite nei regolamenti in questione alcune pratiche che, negli ultimi anni, sono state applicate nel contesto delle inchieste antidumping e dei dazi compensativi.

In particolare, al fine di migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle inchieste antidumping e dei dazi compensativi, le parti che saranno interessate dall’imposizione di misure antidumping e compensative provvisorie, in particolare gli importatori, dovranno essere messe immediatamente a conoscenza dell’istituzione imminente delle misure. Inoltre, nell’ambito di inchieste in cui non sia opportuno imporre misure provvisorie, le parti saranno informate con sufficiente anticipo di tale mancata imposizione.

Ancora, qualora un’inchiesta non sia avviata a seguito di una denuncia, la Commissione chiederà ai produttori dell’Unione di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dell’inchiesta per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti per lo svolgimento dell’inchiesta nell’eventualità già citata di minacce di ritorsione da parte di paesi terzi.

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo del Regolamento in commento.