Con la nota prot. 151838 del 22 maggio 2020 ed il connesso avviso del 22 maggio 2020, l’Agenzia delle Dogane, a seguito di alcune richieste pervenute in relazione all’applicabilità della procedura semplificata di rilascio dei certificati di circolazione A.TR. negli scambi tra UE e Turchia, chiarisce che le procedure finalizzate al rilascio dei certificati in questione, necessari per l’ottenimento dei benefici daziari negli scambi di merci tra le parti, sono state definite con la Decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia. La stessa Decisione prevede una procedura semplificata che consente di evitare il ricorso ad un documento cartaceo, da procurarsi presso gli Uffici delle Dogane in occasione di ogni spedizione verso la Turchia e che è basata sull’acquisizione dello status di esportatore autorizzato. Nell’autorizzazione allo status di esportatore autorizzato sarà specificato, in particolare, l’ufficio responsabile della preautenticazione dei certificati, le modalità con cui l’esportatore autorizzato deve giustificare l’utilizzo dei certificati, l’autorità responsabile dello svolgimento del successivo/eventuale controllo a posteriori. Inoltre, sempre nell’autorizzazione è stabilito, a discrezione delle autorità competenti, che il riquadro riservato al visto da parte della dogana possa recare l’impronta del timbro dell’Ufficio doganale competente dello Stato di esportazione e la firma manoscritta, o non, di un funzionario dell’ufficio (nella casella n. 8 “osservazioni” del certificato di circolazione A.TR. è inserita, in una delle lingue dell’Unione, la dicitura: “procedura semplificata”), oppure, detta autorizzazione deve essere stampigliata dall’esportatore autorizzato con l’impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello stato di esportazione e conforme al modello che figura nell’allegato III della Decisione e che si riporta di seguito. Il certificato compilato, recante la dicitura “procedura semplificata” e sottoscritta dall’esportatore autorizzato, vale quale documento attestante la ricorrenza delle condizioni previste per il rilascio dell’autorizzazione. Per ulteriori dettagli si rinvia alla nota prot. 151838 del 22 maggio 2020.