Regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione del 18 aprile 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 relativamente alle norme procedurali per agevolare lo stabilimento nell’Unione dell’origine preferenziale delle merci: il Regolamento in oggetto apporta alcune modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, che come noto stabilisce fra l’altro le norme procedurali di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 (in appresso «il codice»), al fine di agevolare lo stabilimento nell’Unione dell’origine preferenziale delle merci ed abroga i regolamenti (CEE) n. 3510/80 e (CE) n. 209/2005. 

L’articolo 68, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento 2015/2447 fa attualmente riferimento all’applicazione mutatis mutandis della sezione 2, sottosezioni da 2 a 9, di detto regolamento, che riguardano le norme di origine del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) dell’Unione. Tuttavia, solo alcune disposizioni contenute in tali sottosezioni sono pertinenti ai fini della registrazione degli esportatori fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione. È stato pertanto necessario specificare dette disposizioni nel nuovo Regolamento. Poiché l’obbligo facente capo alla Commissione di fornire a un paese terzo con il quale l’Unione ha un regime preferenziale gli indirizzi delle autorità doganali responsabili della verifica di un documento relativo all’origine compilato da un esportatore registrato scaturisce in ogni caso dalle disposizioni del regime in questione, esso non viene più stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Inoltre, la disposizione transitoria di cui al predetto regolamento che consente in via provvisoria a un esportatore, che non è stato registrato ma che è un esportatore autorizzato nell’Unione, di compilare un documento relativo all’origine è diventata obsoleta e quindi viene soppressa. Per motivi di semplificazione e coerenza fra i regimi preferenziali, le piccole spedizioni che formano oggetto di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale vengono poi esentate dalla presentazione di un documento relativo all’origine qualora tale esenzione sia consentita ma non direttamente stabilita dal regime preferenziale. Considerato che esistono altri modi di identificare l’esportatore e che nell’Unione la firma non contribuisce allo status giuridico di un documento relativo all’origine, gli esportatori non sono più tenuti a firmare tale documento qualora ciò sia consentito ma non direttamente stabilito dal regime preferenziale.

Ancora, le norme di cui all’articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, relative alla sostituzione delle prove dell’origine preferenziale rilasciate o compilate fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione, vengono essere applicate per estensione ai documenti relativi all’origine. Viene anche chiarita la forma nella quale si può rilasciare o compilare un documento sostitutivo relativo all’origine.

Ulteriori norme contenute nel nuovo regolamento sono volte ad agevolare lo stabilimento nell’Unione dell’origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale. Poiché tali norme mirano a evitare agli operatori economici interessati le conseguenze avverse e non intenzionali della fusione nel codice del regime di trasformazione sotto controllo doganale con il regime di perfezionamento attivo, viene ora stabilito che esse si applicano retroattivamente dalla data di applicazione del codice.

L’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe includere un riferimento al nuovo allegato 22-06 bis, contenente il modulo di domanda da utilizzarsi a cura degli esportatori degli Stati membri che intendono registrarsi nel sistema REX, poiché l’allegato 22-06 è riservato alla registrazione degli esportatori nei paesi beneficiari dell’SPG. È pertanto opportuno inserire tale nuovo allegato 22-06 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, mentre l’allegato 22-06 di detto regolamento viene essere modificato di conseguenza. Gli articoli 82, 83 e 86 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 vengono anch’essi essere modificati in conseguenza dell’introduzione del nuovo allegato 22-06 bis. Considerato che esistono altri modi di identificare l’esportatore e che nell’Unione la firma non contribuisce allo status giuridico del documento relativo all’origine, gli esportatori non sono più obbligati a firmare l’attestazione di origine di cui all’articolo 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. I paragrafi 1, 2 e 3 di detto articolo si applicano mutatis mutandis alle attestazioni di origine compilate dagli esportatori dell’Unione non solo ai fini del cumulo bilaterale di cui all’articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, bensì anche per dichiarare l’origine delle merci esportate verso un paese beneficiario dell’SGP della Norvegia, della Svizzera o della Turchia ai fini del cumulo con materiali originari dell’Unione. L’articolo 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 viene pertanto essere modificato di conseguenza. 
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo del Regolamento.