La circolare n° 23 del 2023 emessa dall’ Agenzia Dogane e Monopoli fornisce chiarimenti riguardanti l’articolo 194 del Regolamento (UE) 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione – CDU) e altri aspetti correlati.
I principali punti della circolare:
Articolo 194 del CDU:
- Stabilisce che le autorità doganali devono procedere allo svincolo delle merci dopo la verifica delle dichiarazioni in dogana o l’accettazione senza verifica.
- Lo svincolo è anche possibile quando la verifica non può essere ultimata entro un termine ragionevole.
Tipologie di Controllo:
- Esame della dichiarazione e documenti (Controllo Documentale).
- Richiesta ed esame di ulteriori documenti (Controllo Documentale).
- Visita fisica delle merci (Visita Merci o Controllo Scanner).
- Prelievo di campioni per analisi (Visita Merci).
Profili di Rischio:
- Indicano il rischio prevalente associato a un’operazione doganale e guidano il funzionario nella verifica.
- Sono vincolanti per i funzionari doganali e devono rimanere riservati.
Articolo 245 del Regolamento 2447/2015:
- Precisa che, in caso di dubbi su divieti o restrizioni, le merci non possono essere svincolate finché i controlli non sono completati.
Gestione dei Dubbi e dei Rischi:
- Il mancato svincolo richiede una base motivazionale basata su fatti concreti.
- In presenza di dubbi tributari, lo svincolo è condizionato al pagamento dei diritti o alla garanzia.
Elevazione del Livello di Controllo:
- Passaggio da controllo documentale a fisico o radiogeno basato su dubbi concreti.
Accertamenti Tecnici o Documentali:
- La dogana deve seguire l’articolo 194 CDU per lo svincolo delle merci dopo il prelievo dei campioni per gli accertamenti.
Affidamento in Custodia della Merce:
- Possibile nei casi di fondato dubbio, con specifiche condizioni e responsabilità.
Verifica Parziale delle Merci:
- Consente una verifica parziale in determinate circostanze.
Analisi dei Rischi e Attività Territoriale:
- Importanza dell’analisi dei rischi per una corretta implementazione del processo circolare di analisi dei rischi.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.