Con la circolare del 30 giugno 2023 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce le nuove indicazioni sull’applicazione dell’istituto della diffida nei settori specificati dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 27/2011.

La legge n. 71 del 21 maggio 2021 ha apportato modifiche all’art. 1, comma 3 del decreto-legge n. 91/2014, noto come “Campolibero” e convertito con modifiche dalla legge n. 116/2014.

Le nuove disposizioni stabiliscono che per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, l’organo di controllo incaricato deve diffidare l’interessato a conformarsi alle prescrizioni violate entro un periodo di trenta giorni dalla data di notificazione dell’atto.

L’obiettivo della diffida è eliminare le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo.

Si considerano violazioni sanabili gli errori e le omissioni formali che possono essere regolarizzati o le violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose possono essere eliminate.

Nel caso in cui l’interessato non adempia alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine indicato, l’organo di controllo deve procedere con la contestazione delle violazioni secondo quanto previsto dall’art. 14 della legge n. 689 del 24 novembre 1981.

È importante sottolineare che il procedimento non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano già stati immessi in commercio, anche solo in parte.

La presente circolare fornisce indicazioni sull’applicazione dell’istituto nel caso di violazioni sanzionabili accertate per la prima volta durante i controlli ufficiali nei settori specificati nell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 27/2021.

Il procedimento viene applicato in tali casi:

  • Violazioni accertate per la prima volta dopo il 23 maggio 2021.
  • Violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.
  • Violazioni considerate sanabili, ovvero errori e omissioni formali che richiedono una regolarizzazione o violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose possono essere eliminate.
  • Nel settore agroalimentare, quando i prodotti non conformi non sono ancora stati immessi in commercio e possono essere ritirati o trattati per eliminare la non conformità.
  • Nel settore dei mangimi, in caso di mancato rispetto dei requisiti di igiene o omissione delle procedure di autocontrollo, purché le violazioni siano sanabili e l’operatore del settore dei mangimi possa adeguarsi alle prescrizioni entro il termine fissato.

Il procedimento non si applica:

  • Alle violazioni dei requisiti generali e specifici in materia di igiene alimentare.
  • Alle violazioni che riguardano prodotti già immessi in commercio, anche solo in parte.
  • Nel settore agroalimentare, quando i prodotti non conformi sono già stati immessi in commercio e sono accessibili ai consumatori finali.
  • Nel caso di violazioni accertate precedentemente al 23 maggio 2021.
  • Nel caso di violazioni identiche accertate in precedenza, a meno che non vi siano aggiornamenti normativi che le differenziano.
  • Nel caso in cui l’autorità accertatrice dispone dell’istituto di autotutela dell’annullamento d’ufficio o delle istanze di parte.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali nella circolare è specificato che l’istituto viene utilizzato quando:

  • Viene accertata una violazione per la prima volta dopo il 23 maggio 2021.
  • La violazione è sanzionabile con una multa amministrativa.
  • La violazione è considerata sanabile, il che significa che può essere corretta o risolta.
  • I prodotti non conformi non sono ancora stati messi in vendita per i consumatori finali.

La diffida prevede un termine di 30 giorni per l’adempimento delle prescrizioni indicate nell’atto. Questo termine sospende i tempi per la notifica ufficiale della violazione, che solitamente è di 90 giorni per i residenti in Italia e di 360 giorni per i residenti all’estero.

Se il trasgressore non adempie entro i 30 giorni, riprende il conteggio del tempo rimanente per la contestazione dell’illecito e la sua notifica ai responsabili.

È possibile richiedere la disapplicazione della diffida entro il termine stabilito e optare per la contestazione dell’illecito con la possibilità di pagare una sanzione ridotta. Tuttavia, se non viene adempiuta, non sarà possibile beneficiare della sanzione ridotta.

L’autorità competente che effettua i controlli ufficiali redige un documento in cui vengono registrate le violazioni riscontrate. Se viene accertata una violazione che può costituire un illecito amministrativo, l’autorità può emettere immediatamente un atto di diffida. Altrimenti, l’atto viene notificato o personalmente all’operatore o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) una volta completate le indagini.

Dopo il termine di 30 giorni concesso per l’adempimento delle prescrizioni indicate, l’autorità competente che ha accertato la violazione verifica se il trasgressore ha adempiuto alle prescrizioni. Nel caso in cui il trasgressore non abbia adempiuto alle prescrizioni, gli agenti accertatori procedono alla contestazione immediata o alla notifica degli estremi della violazione entro i termini previsti dall’articolo 14 della Legge n. 689/81.

L’autorità competente emette un’Ordinanza-Ingiunzione in cui stabilisce l’ammontare della sanzione, considerando i criteri previsti dalla Legge n. 689/81 e quelli ulteriori eventualmente previsti dalle norme che disciplinano i settori specifici.

Va sottolineato che l’articolo 24 della Legge n. 689/81 si applica nel caso in cui la mancata ottemperanza alla diffida dia luogo a un reato penale. In tali casi, il giudice penale competente per il reato sarà anche competente per decidere sulla violazione amministrativa.

La Legge n. 71/2021 ha apportato modifiche alla Legge “Campolibero” riguardo al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura “ultraridotta”. In particolare, è stata estesa l’ulteriore riduzione del 30% della sanzione prevista dall’articolo 16 della Legge n. 689/81 a tutti i casi in cui è previsto il pagamento in misura ridotta. Pertanto, il pagamento in misura “ultraridotta” si applica anche alle violazioni nei settori disciplinati dal Decreto legislativo n. 27/2021.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

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