Il Mistero della Salute ha pubblicato una circolare che fornisce indicazioni applicative relative alla procedura della controperizia e della controversia, regolate dal Decreto Legislativo n. 27/2021.

Tale decreto è noto per le sue complessità applicative, ma che grazie a questa circolare, ha trovato maggiore chiarezza. Tra gli aspetti approfonditi, spiccano il numero di aliquote da prelevare, le tempistiche delle procedure di controperizia e controversia, nonché il rapporto tra il D.L.vo 27/2021 e la Legge 241/90, e l’ambito di residuale applicazione del D.P.R. 327/80.

Il Ministero della Salute, dopo controlli avvenuti e non andati a buon fine, ha voluto ribadire che il Decreto Legislativo n. 27 del 2021 impone una serie di obblighi agli operatori nei settori specificati. Questi obblighi riguardano la collaborazione con le autorità durante i controlli ufficiali, la garanzia degli accessi e la comunicazione delle informazioni richieste.

Il decreto inoltre, disciplina due importanti novità introdotte dal Regolamento UE 625/17:

  1. L’istituto della controperizia (art. 35 del Regolamento Controlli Ufficiali);
  2. L’ipotesi della controversia tra le autorità competenti e gli operatori, in seguito alla controperizia (ora disciplinate, rispettivamente, agli articoli 7 ed 8 del D.L.vo 27/2021).

L’articolo 8 del decreto afferma che l’operatore dei settori indicati nell’articolo 2, comma 1, che non condivide le valutazioni dell’autorità competente riguardo alla non conformità, dopo una controperizia effettuata secondo le modalità previste dall’articolo 7, comma 5, può attivare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito sfavorevole, la procedura di controversia. In questa fase, l’operatore può richiedere alle autorità competenti di far riesaminare, a sue spese, la documentazione relativa all’analisi, prova o diagnosi iniziale da parte dell’Istituto superiore di sanità (ISS).

È importante precisare che il termine perentorio di trenta giorni menzionato nell’articolo 8, comma 1, “dal ricevimento della comunicazione dell’esito sfavorevole”, si riferisce alla valutazione effettuata dall’autorità competente al termine della fase di controperizia di cui, e non alla comunicazione dell’esito sfavorevole dell’analisi, prova o diagnosi.

Questa nuova circolare del Ministero della Salute contribuisce a fornire linee guida chiare e precise sulle procedure di controperizia e controversia previste dal Decreto Legislativo n. 27/2021. Le indicazioni operative contenute nel documento rappresentano un importante strumento per garantire un processo equo, trasparente e uniforme nell’ambito dei controlli ufficiali nei settori alimentare, della sanità animale e dei farmaci veterinari.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

Tags