In riferimento alla determinazione direttoriale prot. n. 246292/RU, del 10 maggio 2023 che stabilisce le istruzioni per la gestione dei mezzi di trasporto confiscati in casi di contrabbando l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha pubblicato la circolare 12/2023  chiarisce i diversi punti sulla gestione dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro e di confisca per il contrabbando.

Premessa normativa

In base alle disposizioni dell’articolo 301, comma 1, del T.U.L.D. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), è sempre prevista la confisca dei beni utilizzati o destinati a commettere il reato di contrabbando, nonché dei beni che ne sono oggetto o prodotto.

L’articolo 301-bis, comma 1, del T.U.L.D. stabilisce che i mezzi di trasporto sequestrati durante operazioni di polizia giudiziaria per contrabbando devono essere affidati dalla Magistratura alle forze di polizia per essere impiegati in attività di polizia, o possono essere affidati ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici per scopi di giustizia, protezione civile o tutela ambientale.

Le disposizioni degli articoli 301 e 301-bis del T.U.L.D. si applicano anche ai casi di contrabbando sanzionati amministrativamente, come stabilito dall’articolo 295-bis, comma 3, del T.U.L.D.

Secondo l’articolo 198, paragrafo 2, del Regolamento U.E. n. 952/2013, le merci non unionali sequestrate o confiscate sono considerate vincolate al regime di deposito doganale.

L’agente contabile responsabile della gestione del caso di contrabbando può disporre la vendita dei beni confiscati e può restituire al trasgressore i beni confiscati se il valore viene pagato immediatamente, come previsto dall’articolo 337 del regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.

È stato adottato un regolamento, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2005, n. 295, in collaborazione con il Ministro della Giustizia, che disciplina la destinazione dei beni sequestrati o confiscati in seguito a operazioni anticontrabbando ai sensi dell’articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Ambito applicativo

Le istruzioni fornite riguardano la gestione dei mezzi di trasporto confiscati ai sensi dell’articolo 301 del T.U.L.D. e l’affidamento o l’assegnazione di tali beni in caso di sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 301-bis del T.U.L.D. Nell’ambito di casi di contrabbando sanzionati amministrativamente, le decisioni devono essere prese dal Dirigente dell’Ufficio che ha accertato la violazione.

Compiti degli uffici dell’agenzia

Gli Uffici dell’Agenzia devono svolgere valutazioni sul mezzo di trasporto sequestrato e presentare le loro conclusioni all’Autorità Giudiziaria per prendere le decisioni appropriate. Queste valutazioni possono riguardare l’integrità del mezzo, la sua idoneità all’uso, la presenza di eventuali danni o difetti, nonché la sua conformità alle normative vigenti.

L’Ufficio responsabile deve registrare il verbale di sequestro e la consegna del mezzo di trasporto sul registro A4 e annotare l’iter successivo sulla stessa registrazione. Questo serve a garantire una documentazione accurata e trasparente del processo di affidamento e assegnazione.

Prima di inoltrare la richiesta di affidamento temporaneo, l’Ufficio deve verificare se il richiedente rientra tra i soggetti legittimati, se ha specificato la destinazione desiderata e se il mezzo di trasporto corrisponde alle caratteristiche tecniche e alle norme vigenti. Questa verifica è fondamentale per garantire che l’affidamento temporaneo avvenga in conformità alle disposizioni di legge.

Le richieste di affidamento temporaneo devono essere protocollate tempestivamente per garantire l’ordine cronologico di arrivo. Questo permette di gestire le richieste in modo equo e garantire che nessuna richiesta venga trascurata o favorita rispetto alle altre.

Gli Uffici dell’Agenzia devono inviare le richieste di affidamento agli organi competenti per l’approvazione e l’autorizzazione finale. Questo processo può richiedere la collaborazione con altre autorità o enti preposti, come l’Autorità Giudiziaria o le Forze dell’Ordine, al fine di ottenere le necessarie approvazioni e autorizzazioni per l’affidamento temporaneo o l’assegnazione definitiva dei mezzi di trasporto.

Inoltre, gli Uffici possono essere responsabili della gestione logistica e dell’organizzazione delle modalità di restituzione del mezzo di trasporto al termine dell’affidamento temporaneo o dell’assegnazione definitiva.

L’obiettivo principale degli Uffici dell’Agenzia è garantire che la procedura di affidamento temporaneo e assegnazione definitiva dei mezzi di trasporto sequestrati avvenga nel rispetto delle norme e delle disposizioni di legge, salvaguardando l’integrità del mezzo e facilitando il corretto svolgimento delle indagini e dei procedimenti giudiziari correlati al reato di contrabbando.

Soggetti richiedenti

Gli articoli 301-bis e 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabiliscono i soggetti legittimati a richiedere l’affidamento temporaneo e/o l’assegnazione definitiva dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro o confisca. I soggetti richiedenti sono:

  1. Organi di polizia: inclusi tutti gli enti il cui personale riveste la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi del codice di procedura penale. Possono richiedere i mezzi di trasporto per l’impiego in attività di polizia.
  2. Organi dello Stato o altri enti pubblici non economici: sono le amministrazioni pubbliche elencate nel comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le cui funzioni istituzionali comprendono la giustizia, la protezione civile o la tutela ambientale. Possono richiedere i mezzi di trasporto per tali finalità.

Per quanto riguarda gli altri soggetti sono da individuare nelle amministrazioni pubbliche.

Vincolo della cilindrata

Le richieste di affidamento riguardano principalmente autoveicoli e le pubbliche amministrazioni sono vincolate alla cilindrata massima di 1600 c.c. per le auto di servizio, come stabilito dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge con modifiche dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014 ha inoltre definito alcune categorie di vetture a cui non si applicano le disposizioni riferite alle auto di servizio. In base a ciò, un veicolo sequestrato con cilindrata inferiore o uguale a 1600 c.c. può essere affidato a tutti i soggetti legittimati dall’articolo 301-bis del T.U.L.D. per tutte le finalità previste, mentre se ha una cilindrata superiore può essere assegnato solo agli organi competenti in materia di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e stradale e ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale.

Gestione dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale

La gestione dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale è disciplinata dall’articolo 301-bis del T.U.L.D.

Per avviare il processo, gli uffici devono seguire la procedura stabilita dal decreto 23 novembre 2005, n. 295. Questo decreto prevede che l’ufficio responsabile del contesto in cui è stato effettuato il sequestro invii una scheda informativa del mezzo di trasporto all’ufficio centrale competente dell’Agenzia. Tale scheda sarà poi pubblicata sul portale predisposto dal Ministero dell’Economia e Finanze.

I soggetti legittimati a richiedere l’affidamento temporaneo dei mezzi di trasporto sono indicati nell’articolo 301-bis, comma 1 del T.U.L.D. La richiesta di affidamento temporaneo deve essere indirizzata all’ufficio dell’Agenzia responsabile della custodia del mezzo. Quest’ultimo, dopo aver verificato la legittimazione del soggetto richiedente, inoltrerà la richiesta all’autorità giudiziaria competente, accompagnata da un parere sull’idoneità del richiedente.

È importante notare che l’affidamento temporaneo dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale deve essere autorizzato dall’autorità giudiziaria, come previsto dal comma 4 dell’articolo 301-bis del T.U.L.D. Inoltre, nel caso in cui il mezzo di trasporto si trovi in posizione doganale non unionale, sono necessari adempimenti doganali, tra cui l’importazione del mezzo e il pagamento dei relativi dazi all’importazione.

Il soggetto a cui viene affidato il mezzo di trasporto sarà responsabile del suo ritiro e si dovrà occupare di tutte le spese e gli oneri connessi alla sua gestione e utilizzo.

Per quanto riguarda i tempi della procedura, il decreto 23 novembre 2005, n. 295 stabilisce alcune scadenze da rispettare. Ad esempio, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla custodia del bene sequestrato, l’ufficio dovrà trasmettere la scheda informativa per la pubblicazione sul portale. Inoltre, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza di affidamento temporaneo, l’ufficio dovrà inoltrare la richiesta all’autorità giudiziaria competente.

Nel caso in cui si debba procedere alla distruzione dei beni sequestrati, gli uffici possono chiedere all’autorità giudiziaria di autorizzare la vendita all’asta tramite gli Istituti di Vendite Giudiziarie autorizzati, se risulta economicamente vantaggioso. In caso contrario, se i tentativi di vendita non hanno successo, sarà disposta la distruzione dei beni.

Gestione dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro amministrativo con confisca definitiva

La gestione dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro amministrativo con confisca definitiva segue la procedura stabilita dall’articolo 295-bis, comma 3, del T.U.L.D., le disposizioni degli articoli 301 e 301-bis si applicano anche ai casi di contrabbando sanzionati amministrativamente con confisca definitiva.

Inizialmente, l’ufficio responsabile della gestione del sequestro amministrativo deve valutare eventuali istanze di riscatto presentate dal trasgressore ai sensi dell’articolo 337 del regio decreto n. 65/1896. Se viene presentata un’istanza di riscatto e questa viene accettata, il trasgressore può recuperare il mezzo di trasporto pagando il suo valore e la sanzione amministrativa. Il mezzo di trasporto sarà vincolato al regime di transito esterno per consentire il suo trasferimento al di fuori del territorio doganale dell’Unione Europea. Tuttavia, se non viene presentata un’istanza di riscatto entro 30 giorni o il trasgressore non effettua il pagamento, il mezzo di trasporto sarà disponibile per l’assegnazione definitiva a uno dei soggetti indicati nell’articolo 301-bis del T.U.L.D. e nel decreto n. 295/2005, seguendo le modalità previste per i mezzi di trasporto con sequestro penale.

L’ufficio deve valutare la convenienza economica dell’utilizzo del mezzo di trasporto rispetto alla sua vendita all’asta, prendendo in considerazione il valore commerciale del mezzo confiscato. Se il valore commerciale del mezzo confiscato è inferiore almeno al 30% del prezzo di mercato di un mezzo nuovo con caratteristiche simili, o se il mezzo ha caratteristiche tecniche che ne limitano o impediscono l’uso civile, può essere conveniente utilizzarlo invece di venderlo all’asta.

Se l’ufficio decide di assegnare definitivamente il mezzo di trasporto, emette un provvedimento motivato di assegnazione definitiva. Tuttavia, l’assegnazione definitiva è condizionata al completamento delle formalità doganali e al pagamento dei diritti dovuti dal soggetto assegnatario.

Se non ci sono richieste di assegnazione definitiva entro i termini previsti, l’ufficio procede alla vendita all’asta del mezzo di trasporto tramite gli Istituti di Vendite Giudiziarie autorizzati. In caso di importazione successiva all’aggiudicazione, l’acquirente deve pagare anche i diritti di confine e l’IVA all’importazione calcolati sul prezzo di aggiudicazione. Se l’Istituto di Vendita Giudiziaria non ritiene economicamente vantaggiosa la vendita all’asta, l’ufficio può procedere alla distruzione del mezzo di trasporto.

Le tempistiche della procedura prevedono che entro 60 giorni dal verbale di sequestro, l’ufficio emetta il provvedimento di confisca. Successivamente, se il mezzo di trasporto non viene riscattato o non è in via di definizione entro 60 giorni dall’avvenuta notifica del provvedimento di confisca, l’ufficio invia la scheda informativa del mezzo di trasporto all’Ufficio centrale dell’Agenzia per la pubblicazione sul portale ministeriale. Dopo 40 giorni dalla pubblicazione, l’ufficio ha altri 60 giorni per emettere il provvedimento di assegnazione definitiva se è stata presentata una richiesta legittima, altrimenti può demandare l’asta all’Istituto di Vendita Giudiziaria o procedere alla demolizione.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

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