La definizione agevolata è una procedura prevista dalla legge di bilancio 2023, che consente di risolvere le controversie doganali pendenti riguardanti tributi e relative sanzioni.

La circolare n. 9 del 14 marzo 2023 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarisce e prevede che la definizione agevolata può essere applicata anche ai contenziosi in materia di IVA all’importazione e dazi doganali e relative sanzioni, a patto che il ricorrente rinunci al giudizio e versi contestualmente i tributi, oltre agli interessi e agli altri accessori, ma evitando le sanzioni.

Tale novità rappresenta un’importante facilitazione per le liti aventi a oggetto dazi e IVA all’importazione, finora escluse dalle misure deflattive del contenzioso. I dazi doganali, in quanto entrate del bilancio europeo, non possono accedere a meccanismi di pagamento in misura ridotta, neppure in sede contenziosa, trattandosi di importi riscossi dallo Stato, ma per conto e nell’interesse dell’Unione europea.

La procedura prevede il versamento integrale dei tributi oggetto del contenzioso, ovvero l’IVA all’importazione o il dazio, e dei relativi interessi, ma non delle connesse sanzioni irrogate.

Il contribuente può chiedere la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023 dichiarando di voler aderire alla definizione agevolata. Le istanze di adesione devono essere inviate entro il 30 giugno, stesso termine per il pagamento dell’importo dovuto o della prima rata.

Modello e istruzioni sono stati approvati il 14 marzo con la determinazione direttoriale (n. 141685) che ha definito anche le modalità e i termini di presentazione della domanda.

L’ADM sempre il 14 marzo ha pubblicato anche un avviso dove rende noto che dal 22 marzo l’agenzia renderà disponibile, in un’apposita sezione del proprio sito, la procedura telematica di trasmissione delle istanze, unica modalità ammessa per la presentazione delle richieste. Nella stessa sezione saranno comunicati i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti.

È importante sottolineare che la definizione agevolata, In caso di una controversia pendente, non prevede l’abbuono delle sanzioni, ma solo il loro non pagamento.