Con l’Avviso del 3 marzo 2023 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che Il Consiglio dell’Unione Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) n. 2023/427 del 25 febbraio 2023 che modifica il Reg. UE n.833/2014.

Tale regolamento introduce ulteriori misure restrittive all’esportazione e all’importazione nei confronti della Federazione russa ed altre misure sanzionatorie di natura non doganale. Tra i cambiamenti più importanti è l’introduzione del “decimo pacchetto” che comprende sia modifiche di ampliamento di provvedimenti già in corso e sia l’introduzione di nuovi provvedimenti.

Il regolamento suddetto, inoltre, introduce una nuova deroga generale ai divieti di importazione nell’UE sui prodotti originari o provenienti dalla Russia.

Nello specifico sono stati costituiti divieti relativi all’esportazione per:

  • Beni e tecnologie per l’aviazione, divieto che non opera fino al 27 marzo 2023, per i contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o per i contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
  • Beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, che non si applica fino al 27 marzo 2023, per i contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023, o per i contratti necessari per l’esecuzione di tali contratti, oppure in presenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni elencati nell’allegato XXIII parte C.

Divieti relativi all’importazioni:

  • Con riferimento ai divieti di cui all’art. 3decies ha introdotto ulteriori deroghe, anche in questo caso il divieto di importare non si applica fino al 27 maggio 2023, per i contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti relativamente alle merci come vaselina, paraffina, cera di petrolio, gomma sintetica e naturale etc.
  • Le autorità doganali, a determinate condizioni, possono però svincolare le merci che si trovano fisicamente nell’Unione che sono state bloccate purché siano state presentate in dogana conformemente all’articolo 134 del CDU.

Per quanto riguarda invece i codici NC nello specifico prodotti come il carbonio (2803) e la gomma sintetica (4002) il nuovo regolamento ha introdotto deroghe al divieto di importazione fino al 30 giugno 2024, nell’ambito di determinati contingenti quantitativi. Il limito fissato è 752 475 tonnellate metriche per il carbonio e 562 973 tonnellate metriche per la gomma sintetica.

Gli operatori possono richiedere il quantitativo di contingente mediante presentazione di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, indicando il numero d’ordine dei contingenti in questione.