Con la circolare N. 5/2023 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende nota la riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni e le importazioni dei beni necessari per il contenimento dell’emergenza COVID-19, aggiornando la circolare 9/D pubblicata il 03 marzo/2021.

Con la circolare 9/D venivano date indicazioni applicative in merito alle previsioni, in materia di IVA della Legge di Bilancio, in particolare:

– dell’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2022, sulle cessioni di strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19

– della previsione, dell’esenzione IVA, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, sulle cessioni dei vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

Le integrazioni effettuate in TARIC, sono state aggiornate, con decorrenza 01 gennaio 2023, adeguando per i prodotti suddetti, la rispettiva aliquota IVA attualmente in vigore.

In dettaglio:

Sono soggette all’aliquota IVA del 5% le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 1, aggiornato al punto 38 con l’aggiunta della “strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19”, di cui ai codici merce 3822 1900 10; ex 3821 0000; ex 9018 90; ex 9027 89; 3822 1900 10; ex 9027 8990. Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni, ad esclusione del codice TARIC 3822 1900 10, gli operatori economici dovranno utilizzare il Cadd Q102, che risponde alla seguente descrizione: “Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1- ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)”.

È da considerarsi soppresso, a far data dal 1° gennaio 2023, l’allegato 2 alla circolare 9/D, che conteneva i casi di esenzione dall’IVA ormai non più previsti.

Sono soggetti all’aliquota IVA del 10% i “vaccini contro il COVID-19[6]”, codice NC 3002 4110, di cui all’allegato 3, come previsto dal n.114) della Tabella A, parte III del DPR 633/72, relativo a “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”, tra cui sono compresi, appunto, i vaccini. Per tale fattispecie non dovrà essere inserito alcun Codice Addizionale (Cadd) in dichiarazione doganale.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.