Con l’avviso del 25 gennaio 2023 l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, informa che sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’UE del 23 gennaio 2023, le informazioni relative alle importazioni nell’Unione di prodotti originari della Costa d’Avorio e del Madagascar.

Con l’avviso suddetto, la Commissione europea ha informato che i prodotti originari della Costa d’Avorio avrebbero potuto beneficiare, all’importazione nell’Unione europea, del trattamento tariffario preferenziale solo su presentazione di una dichiarazione di origine compilata:

  • da un esportatore registrato conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto ivoriano; oppure
  • da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000EUR

e  che, gli esportatori della Costa d’Avorio sono attualmente registrati nel sistema degli esportatori dell’Unione europea (REX).

Inoltre, a decorrere dal 2 dicembre 2022 i prodotti originari della Costa d’Avorio possono beneficiare, all’importazione nell’Unione europea, del trattamento tariffario dell’APE interinale soltanto su presentazione di una dichiarazione di origine compilata, a norma dell’articolo 21 del protocollo n.1, da:

  • un esportatore della Costa d’Avorio registrato nel sistema REX
  • qualsiasi esportatore della Costa d’Avorio, per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000EUR.

Lo stesso avviso inoltre informa che a seguito di una notifica effettuata dal Madagascar al Comitato di cooperazione doganale dell’APEI UE-ESA, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i prodotti originari del Madagascar possono beneficiare, all’importazione nell’Unione europea, del trattamento tariffario preferenziale nell’ambito dell’APEI UE-ESA soltanto su presentazione di una dichiarazione di origine compilata, a norma dell’articolo 23 del protocollo n.1, da:

  • un esportatore del Madagascar registrato nel sistema REX, oppure
  • qualsiasi esportatore del Madagascar, per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000EUR.

Quindi a decorrere rispettivamente dal 2 dicembre 2022 per la Costa d’Avorio e dal 1° gennaio 2023 per il Madagascar, non possono più essere presentati certificati EUR.1 e dichiarazioni su fattura rilasciate da esportatori autorizzati.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.