Con avviso del, 5 dicembre 2022, l’Agenzia Delle Dogane e Monopoli comunica che, in G.U. dell’UE, è stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione 2022/2368 del 3 dicembre2022 che modifica il Reg. (UE) n.833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione Ucraina.

Le modifiche individuando il prezzo soglia al barile per quanto riguarda gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi di cui al codice NC 2709 00.

Del pacchetto di sanzioni adottate nei confronti della Russia il 6 ottobre u.s., è stato modificato l’art. 3 quindecies per introdurre, il divieto di trasporto verso paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, di prodotti originari della Russia o esportati dalla Russia, tra i quali figura il petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, a decorrere dal 5 dicembre 2022.

Tale divieto è derogabile in base alle condizioni fissate al par. 5 tra le quali figura la circostanza per cui il prezzo di acquisto al barile di tale merce non deve superare, alla data di conclusione del relativo contratto, ora identificato in $60 al barile.

Per maggiori informazioni si fa rinvio alla lettura del Regolamento (UE) 2022/2368, disponibile al seguente link. Unitamente alla versione consolidata alla data del 7 ottobre 2022 del Regolamento (UE) 2014/833, disponibile al seguente link.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.