Con la circolare n. 34/D/2022 l’Agenzia delle Dogane ha indicato la procedura per effettuare le operazioni di importazione in franchigia da dazi e IVA delle merci destinate alla popolazione Ucraina.

Una volta ottenuta dalle Dogane la conferma dell’iscrizione nell’elenco degli Enti beneficiari della decisione UE n. 2022/1108, l’Ente può procedere alla presentazione delle dichiarazioni doganali.

Per ciascuna operazione doganale l’Ente che richiede l’applicazione della franchigia è tenuto alla compilazione del modello “Certificato15AO”(allegato 2 alla circolare), in cui attesta, tra l’altro, la destinazione dei beni tra quelli ricompresi nella portata della Decisione di cui al precedente elenco e, se del caso, indica il soggetto che effettuerà l’importazione per suo conto; in tale ipotesi, l’importatore che opera per conto dell’Ente dovrà compilare il modello “Certificato16AO”(allegato 3 alla circolare).

I predetti modelli dovranno essere allegati alle pertinenti dichiarazioni doganali.

Le importazioni per le quali si chiede l’applicazione della franchigia ai sensi dell’art. 74 del Reg. CE 1186/2009 e 51 della Direttiva CE 132/2009 saranno effettuate presentando una dichiarazione doganale, da trasmettere telematicamente, con tracciato H1 con indicazione nel D.E. 1/11 del codice C 26, da indicare obbligatoriamente nelle due ipotesi di seguito rappresentate.

  1. Se l’importatore è il destinatario finale dei beni (Ente beneficiario) saranno seguite le seguenti ulteriori regole di compilazione:
    1. D.E. 3/16 “Importatore”: indicazione codice EORI dell’importatore (coincidente con l’Ente beneficiario)
    2. D.E. 2/3: indicazione obbligatoria dei codici documento:
      1. “14AO” “Iscrizione nell’elenco Enti beneficiari Decisione (UE) 2022/1108” con specificazione del numero di iscrizione comunicato dall’ufficio delle dogane, nel formato AAAAMMGG_CodiceUfficio_Progressivo, nel campo identificativo documento;
      2. “15AO” “Dichiarazione resa dall’Ente beneficiario.
        Se l’importatore è diverso dall’Ente beneficiario destinatario finale dei beni, e a condizione che esista un rapporto contrattuale tra i due soggetti, dovranno essere indicati:
    1. D.E. 3/16 “Importatore”: indicazione codice EORI dell’importatore;
    2. D.E. 3/27 “Destinatario”: indicazione codice EORI dell’Ente beneficiario o in assenza di tale ultimo codice, la denominazione e l’indirizzo dello stesso nel D.E. 3/26.
    3. D.E. 2/3: indicazione obbligatoria dei seguenti codici documento:
      1. “14AO” “Iscrizione nell’elenco Enti beneficiario (Decisione (UE) 2022/1108)” con specificazione del numero di iscrizione comunicato dall’ufficio delle dogane, nel formato AAAAMMGG_CodiceUfficio_Progressivo, nel campo identificativo documento;
      2. . “15AO” “Dichiarazione resa dall’Ente beneficiario”
      3. . “16AO” “Dichiarazione resa da importatore che opera per conto dell’Ente beneficiario (Decisione (UE) 2022/1108).

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.