Con la Circolare n. 31 del 17 agosto 2022 l’Agenzia delle Dogane ha fornito ulteriori indicazioni in relazione all’obbligo di emissione dell’ e-DAS, dopo quanto indicato nelle determinazioni prot. 285111 e 287104, del 27 giugno 2022.

Viene specificato che, nell’ambito del settore dei GPL, l’obbligo di emissione dell’e-DAS non è ancora stato esteso per i trasferimenti:

  • agli esercenti la vendita al minuto e per la minuta vendita;
  • alla rinfusa per carichi non predeterminati di cui all’art. 20 del D.M. n. 210/96;
  • di prodotto condizionato in bombole.

In ogni caso è facoltà dell’esercente del deposito commerciale l’utilizzo dell’e-DAS per i trasferimenti di prodotti energetici assoggettati ad accisa in quantità inferiore a 1.000 chilogrammi diretti ad utilizzatori non soggetti alla denuncia di deposito.

Per ciò che riguarda i carichi predeterminati alla rinfusa di GPL, la natura predeterminata del carico viene definita presso il deposito di spedizione che deve emettere il relativo e-DAS, in particolare indicando il codice ditta e l’indirizzo dell’impianto destinatario.

Fanno parte dei carichi predeterminati sia il trasferimento di intere autobotti verso un solo destinatario soggetto alla denuncia di deposito, sia le spedizioni destinate ad una pluralità di impianti anch’essi soggetti a denuncia.

La circolare inoltre dispone che, qualora l’esercente abbia riscontrato problematiche tecniche nell’emissione dell’e-DAS, potrà continuare ad utilizzare il documento cartaceo, dopo aver ottenuto apposita autorizzazione dall’Ufficio delle Dogane, per un periodo massimo di 90 giorni.

Ciò, si specifica, solo per i prodotti energetici e per le tipologie di trasferimento ai quali è stato esteso l’utilizzo dell’e-DAS dal 1° luglio 2022.

Per la benzina e il gasolio usato come carburante nonché denaturati per uso agricolo è obbligatoria l’e-DAS..

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.