L’Agenzia Dogane e Monopoli , con Avviso del 9 giugno 2022, informa che il Consiglio dell’Unione Europea, in data 03 giugno 2022, ha formalmente adottato il c.d. “sesto pacchetto di sanzioni” mediante l’emanazione di una serie di regolamenti di esecuzione, entrati in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Le sanzioni consistono nella estensione delle recenti misure restrittive nei confronti di:

  • nuove persone fisiche e giuridiche, in considerazione della gravità della situazione in Bielorussia (Reg. n. 2022/876);
  • nuove persone giuridiche, entità o organismi, per quanto riguarda le autorizzazioni alla vendita, fornitura, esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e di beni che possono rafforzare il settore della difesa e sicurezza della Bielorussia (Reg. n. 2022/877);
  • nuove persone fisiche e giuridiche russe, volte a garantire l’accertamento delle responsabilità per le violazioni dei diritti umani commessi in Ucraina dalle forze armate russe (Reg. n. 2022/878).

Per quanto attiene l’ “embargo sul petrolio”, il Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/879,  a decorrere dal 4 giugno 2022, ha stabilito il divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi di cui all’allegato XXV del Reg. 833/2014, identificati dai seguenti codici di classifica:

  1. 2709 00: oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
  2. 2710: oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli.

In relazione a tali divieti sono poi elencati una serie di casi di deroga.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.